Improcedibilità per sopravvenuta caducazione del decreto di VIA ad opera della Corte costituzionale (TAR Sardegna n. 1022 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso giurisdizionale avverso gli atti del procedimento di valutazione di impatto ambientale allorché il decreto ministeriale di compatibilità ambientale, che recepiva detti atti, sia stato annullato dalla Corte costituzionale in esito a un giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione. La pronuncia di accoglimento del conflitto determina la caducazione del provvedimento autorizzatorio finale, con la conseguenza che gli atti endoprocedimentali impugnati, ivi inclusi i pareri della Commissione tecnica e l’assenso tacito del Ministero della Cultura, risultano privi di autonoma attitudine lesiva e non residua alcuna utilità concreta alla loro rimozione in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Una società proprietaria di un progetto per la realizzazione di un impianto agro-voltaico della potenza di 20 MW, integrato con un sistema di accumulo BESS, impugnava dinanzi al TAR Sardegna il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e il conseguente assenso tacito del Ministero della Cultura, formatosi nel corso del procedimento di VIA. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione al decreto di compatibilità ambientale adottato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE.
Nelle more del giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna proponeva ricorso per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti ministeriali. L’udienza di merito veniva pertanto rinviata in attesa della definizione del giudizio incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con la sentenza n. 88/2026 della Corte costituzionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2026, il giudice delle leggi ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Sardegna, annullando il decreto ministeriale prot. n. 177 del 2 aprile 2025 che recepiva gli atti del procedimento di VIA.
La pronuncia ha determinato la caducazione del provvedimento autorizzatorio finale, con la conseguenza che il ricorso principale, così come integrato dai motivi aggiunti, non poteva più trovare accoglimento. Gli atti impugnati — parere della Commissione tecnica, assenso tacito del Ministero della Cultura e atti presupposti — sono stati ritenuti dal Tribunale privi di autonoma attitudine lesiva, in quanto la loro efficacia era interamente assorbita e dipendente dal decreto ministeriale annullato.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non ravvisando in capo alla società ricorrente alcuna utilità attuale e concreta derivante dall’eventuale annullamento degli atti endoprocedimentali ormai privi di effetti. La circostanza che la pronuncia della Corte costituzionale non pregiudicasse formalmente l’interesse al ricorso principale, come eccepito dalla società, non è stata ritenuta dirimente, mancando un residuo spazio di operatività degli atti impugnati.
Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
Nota della Redazione
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