Giudicato interno sulla giurisdizione e divieto di motivi promiscui in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 23002 del 10.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La questione di giurisdizione proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione è inammissibile quando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e la parte non abbia impugnato con appello incidentale condizionato tale statuizione, essendosi così formato il giudicato interno sulla giurisdizione. Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre cumulativamente, nello stesso motivo, la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5, perché due mezzi eterogenei non possono essere sovrapposti rimettendo alla Corte il compito di isolare le censure. Infine, il motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge o di motivazione, richieda una rivalutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, aveva rigettato la domanda proposta dalla società appaltatrice per il pagamento di oneri aggiuntivi maturati nell’esecuzione del contratto di appalto per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il giudice di primo grado aveva fondato il rigetto sulla pattuizione del corrispettivo a corpo, ritenendo configurabile un compenso ulteriore solo per i servizi aggiuntivi richiesti dal committente o per effetto di varianti in corso d’opera.
La Corte d’Appello di Bari, in accoglimento dell’appello della società, ha condannato il Comune al pagamento della somma richiesta, reputando che la duplice modifica ampliativa delle obbligazioni dell’appaltatore giustificasse un equo adeguamento delle remunerazioni concordate. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte conferma integralmente la proposta di definizione anticipata formulata dal Consigliere Coordinatore e dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, concernente il difetto assoluto di giurisdizione, il Collegio rileva che la questione è stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità, dopo che il giudice di primo grado aveva pronunciato nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione e dopo che la parte non aveva proposto appello incidentale condizionato. Si era così formato il giudicato interno sulla giurisdizione, non essendo prospettabile un’insorgenza sopravvenuta della questione all’esito del giudizio di secondo grado.
Il secondo motivo è inammissibile perché cumula nello stesso mezzo la violazione di legge e il vizio motivazionale, prospettando una medesima questione sotto profili incompatibili. La Corte ribadisce che un siffatto metodo espositivo attribuisce inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente. Nel caso di specie, inoltre, la ricorrente ha contestato l’interpretazione del capitolato speciale d’appalto senza invocare la violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale né precisare in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato.
La Corte esamina anche il richiamo all’art. 1664 cod. civ., rilevando che il ricorrente non ha colto la ratio decidendi: la domanda non aveva ad oggetto l’adeguamento del corrispettivo alle variazioni imprevedibili nel costo di materiali e manodopera, ma il riconoscimento del maggior corrispettivo per lavori ordinati dal committente in aggiunta a quelli originariamente previsti. Il corrispettivo a corpo – osserva la Corte – può essere modificato in presenza di una modifica dell’oggetto del contratto determinata da richieste di lavorazioni aggiuntive conseguenti a carenze della progettazione originaria.
Il terzo e il quarto motivo, con i quali la ricorrente lamenta travisamento delle deposizioni testimoniali e delle risultanze istruttorie, sono parimenti inammissibili, poiché mirano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione il richiamo ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alla responsabilità aggravata e al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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