Porto d’armi, la sola parentela non basta a fondare il diniego (TAR Calabria n. 1622 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego o il mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, ma resta soggetto ai canoni di logicità e ragionevolezza. Il semplice legame di parentela con un congiunto gravato da condanne e segnalazioni di polizia, in assenza di ulteriori circostanze, non costituisce elemento valido e significativo per formulare il giudizio probabilistico di non affidabilità del richiedente. Il rapporto di frequentazione tra i congiunti, da cui l’amministrazione deduce il rischio di accesso alle armi, deve essere dimostrato e non può essere desunto dalla mera parentela o da un unico controllo risalente nel tempo. L’amministrazione deve valutare gli elementi offerti dall’interessato in sede procedimentale, idonei a escludere una ordinaria frequentazione familiare. Il provvedimento che ometta tale valutazione è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente era dedito all’attività sportiva di tiro al volo sin dal 2016, in forza di regolare licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto la sua istanza di rinnovo della licenza, valorizzando la posizione di un congiunto, controllato a bordo di un’autovettura insieme al richiedente, gravato da due condanne definitive e da segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio e la fede pubblica.

Ricevuta la comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’interessato aveva formulato osservazioni: il controllo era risalente nel tempo, non sussisteva un rapporto di frequentazione con il congiunto, che vive e lavora altrove, e comunque non ne condivideva le scelte. Il Questore ha ritenuto tali rilievi non determinanti e ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Calabria, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e lesione del legittimo affidamento. Le amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i primi due. La questione giuridica centrale riguarda le ragioni poste a fondamento del diniego di rinnovo e la loro idoneità a sostenere il giudizio prognostico di non affidabilità del richiedente.

Il provvedimento impugnato fa riferimento a un chiaro rapporto di frequentazione tra i due congiunti, dal quale deduce il rischio che il familiare possa accedere alle armi e abusarne, con pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il TAR rileva però che tale frequentazione non risulta dimostrata dagli atti. Contrariamente a quanto affermato dall’Autorità di P.S., essa non può essere desunta dalla mera esistenza del rapporto di parentela né da un unico controllo, risalente al 2005, nel corso del quale i due sono stati trovati in compagnia.

Il Collegio valorizza gli elementi documentali offerti dal ricorrente: il congiunto, pur avendo mantenuto la residenza in Calabria, vive e lavora in altro Comune, dove risiedono la moglie e il figlio. Non sussiste, dunque, quella normale frequentazione familiare che, secondo la giurisprudenza citata nel provvedimento (CGA Sicilia n. 738 del 26 maggio 2010), può giustificare quantomeno la mancanza di convincimento di una sicura garanzia del buon uso dell’arma.

Il TAR richiama quindi il principio secondo cui il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non può da solo costituire elemento valido e significativo ai fini del giudizio probabilistico di inaffidabilità (CGA Sicilia n. 604 del 16 luglio 2020). Il giudizio, per quanto connotato da ampia discrezionalità, deve essere caratterizzato da logicità e ragionevolezza. Tanto più quando l’interessato abbia offerto elementi idonei a escludere la sussistenza di un ordinario rapporto di frequentazione, che l’amministrazione non ha adeguatamente valutato.

Per queste ragioni il ricorso è accolto e il provvedimento è annullato. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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