Fondamento presuntivo e sindacato limitato dell’ammonimento del Questore (TAR Sardegna n. 996 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento del Questore, di natura non sanzionatoria ma dissuasiva e preventiva, può trovare valido fondamento anche in elementi ampiamente presuntivi, purché oggettivamente espressivi del pericolo di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ancorché gli stessi non siano idonei a sostenere l’accusa in sede penale. Tale provvedimento costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi manifesti. In particolare, la sussistenza di una forte conflittualità tra le parti costituisce ulteriore fattore di rischio, rilevante ai fini dell’adozione della misura. Il divieto di comunicazione imposto all’ammonito non preclude la comunicazione tra genitori su questioni di interesse comune dei figli minori, ove effettivamente necessaria.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore nei suoi confronti, nonché il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto, a seguito di un esposto presentato dall’ex coniuge e dalla sua nuova compagna. Questi ultimi avevano segnalato di essere stati, in due distinte occasioni, molestati e minacciati dalla donna.
Nel contestare la ricostruzione dei fatti e sostenere che il soggetto violento fosse in realtà l’ex marito, già condannato per maltrattamenti in famiglia, la ricorrente deduceva censure di carenza di istruttoria, carenza dei presupposti per assenza di reiterazione della condotta e illegittimità del divieto di comunicazione per lesione del ruolo genitoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, esaminando unitariamente le censure in quanto connesse. Ha innanzitutto ribadito che l’ammonimento, misura priva di matrice sanzionatoria e volta ad assicurare una tutela dissuasiva e preventiva, può legittimamente fondarsi su elementi presuntivi, anche se inidonei a sostenere l’accusa in sede penale, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9211 del 2024, Sez. III, n. 9598 del 2024 e Sez. III, n. 521 del 2026.
Ha quindi qualificato il potere esercitato dall’autorità di pubblica sicurezza come ampiamente discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi manifesti, non ravvisabili nel caso concreto. Gli esiti delle indagini svolte dai Carabinieri confermavano infatti che la ricorrente aveva aggredito verbalmente l’ex coniuge e la nuova compagna in un ristorante e pronunciato parole ingiuriose e minacciose nei confronti di quest’ultima sul luogo di lavoro, comportamenti denotanti rabbia e aggressività spiccate, espressive del pericolo di conseguenze più gravi.
Il Tribunale ha dichiarato irrilevanti i precedenti penali dell’ex marito, osservando che essi confermano semmai l’esistenza di una forte conflittualità tra le parti, fattore che accentua il rischio di condotte violente. Ha altresì escluso la violazione del principio di proporzionalità, trattandosi di misura non afflittiva ma di “ragionevole compromesso” nel contesto della vicenda.
Quanto alla lamentata lesione del ruolo genitoriale, il Collegio ha chiarito che il divieto di perseguitare, molestare e comunicare deve essere interpretato alla luce della funzione propria dell’istituto e non può impedire ai genitori di comunicare correttamente su questioni di interesse dei figli minori, sempre che ciò sia effettivamente necessario: nel caso di specie, tale necessità non appariva sussistente, essendo la responsabilità genitoriale del padre sospesa.
Nota della Redazione
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