Terapia ABA minore autistico erogata in un unico progetto terapeutico (TAR Campania n. 5306 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione sanitaria di sdoppiare in due segmenti autonomi un unico trattamento terapeutico ABA, negando le ore cosiddette ambulatoriali di logopedia e psicomotricità per proprie esigenze organizzative, è inappropriata e non adeguatamente motivata. Essa comporta la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti autistici e contrasta con i LEA in materia. Le evidenze scientifiche e le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità impongono che la terapia sia individuata caso per caso e che la riabilitazione si svolga nel rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in ambiente protetto. La pretesa di erogare le prestazioni a scuola e a casa non risponde a tali raccomandazioni, non potendosi esigere dalla scuola o dalla famiglia l’allestimento di uno spazio isolato da stimoli esterni.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente la potestà genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello II del DSM V e invalido al 100%, impugna il progetto ABA del Distretto sanitario, con il quale sono state assegnate dieci ore di terapia di cui cinque domiciliari e cinque scolastiche, il PTRI recante due ore di logopedia e la delibera che limita il trattamento ai soli contesti di vita. Chiede altresì l’accertamento del diritto del minore a ottenere il trattamento riabilitativo secondo le Linee Guida n. 21 dell’ISS, in un unico progetto e senza diversa tempistica.

Il minore era inserito nel programma ABA dal 2022 per dodici ore settimanali, poi ridotte, e svolgeva le cure presso un centro accreditato con il SSN. All’esito della visita per il rinnovo del contratto, l’ASL ha espunto la logopedia dal contratto ABA, collocandola in un separato contratto e ponendo il minore in lista d’attesa. Il ricorrente lamenta inoltre l’eliminazione generalizzata delle ore ambulatoriali in ambiente strutturato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione non ha dato sostanzialmente seguito al riesame imposto in sede cautelare, ribadendo le proprie determinazioni. Il ricorso è tuttavia fondato alla luce del più recente arresto del giudice di appello su fattispecie analoga, al quale il Tribunale intende dare continuità per evidenti ragioni di parità di trattamento.

Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 3198/2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 3209/2025, il TAR osserva che le evidenze scientifiche impongono di calibrare le scelte terapeutiche sulle esigenze del singolo paziente. Le Linee Guida subordinano l’efficacia della riabilitazione al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, isolato dal contesto di vita quotidiana del soggetto autistico.

Su queste basi, il cambio del piano terapeutico realizzato sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA e motivato da esigenze organizzative non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA. La scelta di separare in due segmenti un unico trattamento si configura inappropriata e non adeguatamente motivata, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale su attività connotate da ampi margini di discrezionalità.

Il Tribunale sottolinea che l’amministrazione, pur riconoscendo la necessità della logopedia e della psicomotricità già erogate con l’unico contratto negli anni precedenti, ha irragionevolmente duplicato le modalità di svolgimento della terapia, negando in concreto l’erogazione efficace della prestazione. Irrilevanti restano le liste di attesa, secondo logiche che non emergono nei provvedimenti impugnati. Neppure la pretesa di erogare le prestazioni a scuola e a casa risponde alle Linee Guida, non potendosi esigere dalla scuola o dalla famiglia l’allestimento di uno spazio circoscritto e interdetto.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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