L’ordinanza propulsiva è mera occasio della nuova determinazione amministrativa (Cons. Stato n. 9829 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare propulsiva, che imponga all’amministrazione di riesercitare il potere, costituisce una mera occasio della nuova determinazione: la delibera adottata in esito non è condizionata all’esito del giudizio nel cui ambito il provvedimento cautelare fu reso e conserva efficacia autonoma anche in caso di perenzione del ricorso. Il riesame è tuttavia vincolato a monte dalle ragioni per le quali è stato disposto, con la conseguenza che la discrezionalità amministrativa resta confinata a un profilo ricognitivo e applicativo di quelle ragioni. Il sindacato del giudice amministrativo rimane di legittimità: le censure che contestino il merito delle scelte compiute travalicano il confine del controllo e non sono ammissibili. Il rigetto dell’impugnazione del provvedimento determina il rigetto della connessa domanda risarcitoria per assenza del presupposto dell’illiceità della condotta.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata provvisoriamente accreditata impugna davanti al TAR Campania, sede di Salerno, la delibera con cui l’azienda sanitaria locale aveva rideterminato il budget annuale per l’anno 2008, riducendo la quota in precedenza riconosciutale a favore di altra casa di cura. La rideterminazione era stata adottata in esecuzione di una ordinanza propulsiva del medesimo TAR, che aveva imposto di riesercitare il potere secondo criteri di calcolo indicati nel provvedimento cautelare.
Il TAR respinge il ricorso con sentenza n. 960/2020. La struttura appella, deducendo la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare per intervenuta perenzione del relativo giudizio, la violazione dei principi di correttezza e affidamento per l’efficacia retroattiva dell’atto, nonché un difetto assoluto di motivazione e l’omessa pronuncia su censure che assume puntuali. La Regione e l’azienda sanitaria resistono.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’ordinanza propulsiva ha costituito una mera occasio a seguito della quale l’ente si è determinato a una nuova deliberazione, con una nuova determinazione la cui efficacia non è stata subordinata all’esito del giudizio. Il Collegio condivide la valutazione del TAR: la delibera, per i suoi effetti autonomamente costitutivi e non meramente provvisori, non può considerarsi condizionata all’esito del processo nel quale fu resa, ma costituisce nuova manifestazione di volontà dell’ente e nuova determinazione definitiva. La mancata subordinazione dell’efficacia all’esito del giudizio ne è prova.
Sul piano sostanziale, il nuovo provvedimento ha operato una valutazione discrezionale comunque condizionata a monte dalle ragioni per le quali era stato disposto il riesame: il cui esito non poteva che consistere in una coerente applicazione al caso concreto di tali ragioni. Rispetto a tale vincolo non si potevano introdurre elementi decisori favorevoli alla ricorrente e con esso contrastanti; la discrezionalità risultava vincolata a un profilo ricognitivo e applicativo.
Non sussiste il vizio di omessa pronuncia. Il TAR ha correttamente rilevato che i profili di censura si risolvevano in una contestazione del merito delle scelte adottate in sede di rideterminazione, travalicando il confine del sindacato di legittimità. Le censure pretendevano di sostituire la valutazione discrezionale dell’amministrazione con quella della ricorrente, senza che la prima possa ritenersi espressiva di una valutazione manifestamente illogica o irrazionale.
La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, richiamato da Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015 e Cass., Sez. un., n. 26242 del 2014, in aderenza al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. L’appello è pertanto respinto con conferma della sentenza gravata. Il rigetto dell’istanza di annullamento determina il rigetto della domanda risarcitoria, per assenza del presupposto dell’illiceità della condotta. Le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a.
Nota della Redazione
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