Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 910 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, dichiarata dalle parti con istanza congiunta, determina l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice amministrativo provvede in conformità alla richiesta concordata, senza necessità di esaminare il merito della controversia, e può disporre la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un soggetto ha impugnato dinanzi al TAR la deliberazione della Giunta Comunale con cui erano state apportate modifiche al regolamento comunale sull’avvocatura, concernenti specifici articoli. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, chiedendone l’annullamento. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata in data 6 maggio 2026, le parti avevano dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo concordemente la declaratoria di improcedibilità e la compensazione integrale delle spese e delle competenze di lite.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha riconosciuto che, quando il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non è necessario pronunciarsi sul merito delle censure proposte. La richiesta congiunta delle parti costituisce espressione della loro autonomia processuale e manifesta l’oggettivo venir meno dell’interesse alla definizione della controversia.
Il Giudice ha ritenuto di doversi conformare a tale richiesta, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese è stata disposta in ragione dell’esito del giudizio e della natura della definizione, che non ha visto una soccombenza sostanziale di alcuna delle parti. La decisione si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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