La riduzione delle ore di assistenza scolastica per disabili gravi lede l’inclusione (TAR Sardegna n. 917 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assistenza educativa scolastica dello studente con disabilità grave, funzionale all’effettiva inclusione, non può essere subordinato a mere ragioni di bilancio. L’indicazione del monte orario contenuta nel P.E.I. e nel verbale del G.L.O. costituisce una base significativa e “fortemente orientativa” per l’amministrazione, che può discostarsene solo con motivazione puntuale e specifica, non con clausole generali o limiti regolamentari apodittici. La mancata piena fruizione delle ore di sostegno riconosciute comporta di per sé la lesione della situazione soggettiva di rango costituzionale e dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., anche in presenza di responsabilità solidale tra amministrazione scolastica ed ente locale.

Il Fatto

I genitori di un alunno affetto da disabilità grave, certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e iscritto a un istituto superiore, impugnavano la nota con cui la Città Metropolitana aveva ridotto l’assistenza educativa alla comunicazione e autonomia da 18 a 13 ore settimanali. Il provvedimento applicava un limite regolamentare massimo di 16 ore e giustificava la riduzione con finalità pedagogiche, negando il carattere vincolante delle indicazioni del P.E.I. e del verbale del G.L.O., che avevano unanimemente confermato la necessità delle 18 ore. I ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato ripristinato il monte orario di 18 ore dopo l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva riformato il diniego di prime cure.

Nel merito della domanda risarcitoria, il Collegio ha accertato l’illegittimità della decisione di ridurre l’assistenza. La motivazione dell’ente, fondata su un limite regolamentare e su astratte finalità di “svincolo dall’adulto”, è stata ritenuta generica e non calibrata sulla concreta situazione del minore, la cui documentazione sanitaria e il buon esito dell’assistenza precedente deponevano univocamente per il mantenimento delle ore.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, il Tribunale ha ribadito che il diritto all’inclusione scolastica, tutelato dagli artt. 2, 3 e 34 Cost., non può trovare limite in mere ragioni di bilancio. Il P.E.I., pur non essendo automaticamente vincolante, esprime le esigenze dell’alunno e l’amministrazione può discostarsene solo con una motivazione puntuale, basata su una valutazione specifica del caso.

Quanto all’elemento soggettivo, la colpa è stata desunta dall’immotivata disapplicazione delle indicazioni del P.E.I. e dall’adozione di un criterio regolamentare apodittico. Il danno è stato provato dal peggioramento della condizione del minore, documentato dal verbale del G.L.O. del 18 febbraio 2026, che evidenziava la ricomparsa di comportamenti autolesionistici e il ripetersi di episodi di abbandono della classe.

Il danno non patrimoniale è stato liquidato in via equitativa nella misura di 1.000 euro mensili per il periodo di ridotta assistenza, dal 15 settembre 2025 al 15 aprile 2026, per un totale di 7.000 euro, posti a carico della Città Metropolitana e del Ministero dell’Istruzione in solido, ai sensi dell’art. 2055 c.c. La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata invece respinta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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