Irricevibilità illegittima se fondata su norma regionale caducata dalla Corte costituzionale (TAR Sardegna n. 818 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024, intervenuta con sentenza n. 184 del 2025, opera con efficacia ex tunc, privando di base giuridica i provvedimenti applicativi medio tempore adottati. Ne consegue che l’irricevibilità di un’istanza per la realizzazione di un impianto agrivoltaico non può essere fondata sulla mera localizzazione dell’intervento in area “non idonea”: l’inidoneità non equivale mai a un divieto assoluto e aprioristico, sicché l’amministrazione è tenuta a verificare in concreto l’assentibilità del progetto, senza automatismi. Il giudice non può invece pronunciarsi sull’applicabilità di una normativa sopravvenuta non valutata nel procedimento impugnato, spettando tale valutazione all’amministrazione in sede di riesercizio del potere.
Il Fatto
Un soggetto presentava al Comune un’istanza per ottenere il titolo abilitativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da PNRR, con annesse opere di connessione. L’amministrazione, sopravvenuta la l.r. Sardegna n. 20/2024, dichiarava l’irricevibilità della pratica, ritenendo l’area non idonea ai sensi dell’art. 1, comma 5, della medesima legge regionale.
Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’illegittimità per intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011, nonché, in via assorbente, l’illegittimità costituzionale della norma regionale applicata, chiedendone la disapplicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, escludendo la formazione del silenzio assenso: la documentazione integrativa depositata dall’interessato era stata ritenuta insufficiente e solo in seguito il Comune aveva richiesto ulteriori atti ai sensi della sopravvenuta legge regionale, sicché il procedimento non poteva dirsi concluso per decorso infruttuoso del termine.
Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, l.r. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili e all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021.
La Corte ha chiarito che il potere regionale di individuare le aree non idonee non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti: l’inidoneità dell’area non determina l’automatica irrealizzabilità del progetto, che deve essere verificata in concreto nel procedimento amministrativo.
Da ciò il TAR ha desunto l’illegittimità del provvedimento impugnato, applicativo di una norma espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento, con conseguente obbligo per il Comune di riavviare il procedimento. Il Collegio ha infine escluso che il sopravvenuto d.lgs. n. 175/2025 possa trovare ingresso nel giudizio, trattandosi di normativa non valutata nel procedimento impugnato e la cui applicabilità andrà verificata dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere.
Nota della Redazione
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