Carta docente, ottemperanza al giudicato e no ad astreintes sul debito esiguo (TAR Lombardia n. 3054 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il difetto di qualsiasi pagamento, anche parziale, comportano l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; rilevano lo stato della finanza pubblica, i vincoli normativi e di bilancio e l’esiguità del debito, che rende la sanzione eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a erogare, in favore della parte attrice, il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23.
La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’ha ricevuta in data 25.11.2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della somma dovuta, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica del titolo. La sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata; da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, senza che l’amministrazione abbia provveduto.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il ricorso è pertanto fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’esecuzione integrale dei pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e riferirà poi alla Sezione sugli adempimenti realizzati.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, avuto riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso di specie rilevano le difficoltà legate ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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