Liquidazione del compenso del commissario ad acta secondo parametro medio e non massimo (TAR Sardegna n. 726 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di liquidazione del compenso al commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza, una volta ritenuto corretto il parametro normativo di riferimento assunto dal commissario, può liquidare la somma secondo il parametro medio e non massimo, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e descritte nella richiesta di liquidazione. Il compenso così liquidato è posto a carico dell’amministrazione rimasta inottemperante al giudicato.

Il Fatto

Il giudizio trae origine dall’ottemperanza alla sentenza della stessa Sezione n. 910 del 17 ottobre 2025, con la quale era stato ordinato alla Regione Sardegna di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di VIA postuma richiesto dalla società ricorrente, entro il termine di giorni 60. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Tribunale aveva nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente, con facoltà di delega.

Nella perdurante inerzia dell’amministrazione, il commissario si è insediato, espletando l’incarico con l’adozione del provvedimento finale. Successivamente, il commissario ha depositato gli atti e richiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che il commissario ha concluso il procedimento adottando il provvedimento finale, come documentato nel fascicolo. Con richiesta successiva, ha domandato la liquidazione del compenso per l’attività svolta.

Valutata la richiesta, il Collegio ha ritenuto congruo liquidare il compenso nella misura complessiva di € 7.686,35. Il Tribunale ha giudicato corretto il parametro normativo di riferimento assunto dal commissario, individuato nell’art. 2 D.M. n. 182 del 2002, ma ha precisato che la somma andava liquidata secondo il parametro medio e non quello massimo, in considerazione delle attività svolte come descritte nella richiesta.

Il Tribunale ha infine posto il pagamento della somma a carico della Regione Autonoma della Sardegna, rimasta inottemperante alla sentenza n. 910 del 2025. La statuizione conferma il principio per cui gli oneri della procedura ottemperativa, ivi incluso il compenso del commissario, gravano sull’amministrazione che ha dato causa all’inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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