Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e principio dispositivo (TAR Abruzzo n. 585 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, l’azione è nella piena disponibilità della parte ricorrente, che può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, né procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, né decidere la controversia nel merito. In tale evenienza il giudice deve pronunciare declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, già titolare di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio rilasciato dal Comune di Capistrello, aveva presentato nel 2017 una domanda di accreditamento di ulteriori prestazioni riabilitative rispetto a quelle già accreditate dalla Regione Abruzzo. Con deliberazione del 19 giugno 2023, la Giunta Regionale aveva approvato il Documento Tecnico relativo al fabbisogno di accreditamento degli ambulatori di riabilitazione, demandando all’Agenzia Sanitaria Regionale la predisposizione del bando di accreditamento. Avverso tale deliberazione la società aveva proposto ricorso, deducendo un unico articolato motivo di violazione di legge ed eccesso di potere.
Costituitasi la Regione Abruzzo con memoria di stile, la società ricorrente depositava, in data 26 marzo 2026, una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso. La Regione depositava successiva memoria insistendo per la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato il principio generale della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente, esercitabile sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione.
La dichiarazione del difensore di non avere più interesse alla decisione, ha osservato il Tribunale, non consente al giudice di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito e deve pertanto dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione.
A sostegno di tale conclusione il Collegio ha citato la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito imponendosi una declaratoria in conformità, richiamando T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 971 del 2011, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 33224 del 2010 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4288 del 2015.
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite, tenuto conto dell’oggetto della causa e della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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