Ottemperanza per la Carta del docente: accolta ma senza astreinte (TAR Sardegna n. 593 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo deve accogliere la domanda e condannare l’Amministrazione all’esecuzione della sentenza passata in giudicato, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere, invece, legittimamente respinta qualora sussistano «altre ragioni ostative», quali la complessità del procedimento esecutivo, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non alimentare del beneficio, che ne riducono i presupposti applicativi.

Il Fatto

Una docente, risultata vittoriosa in primo grado dinanzi al Tribunale di Sassari, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diversi anni scolastici. Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla sentenza, ormai passata in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’accoglimento della domanda, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la ricorrenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, riscontrando l’avvenuta notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia e nominando sin da ora il commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha introdotto, oltre al limite della manifesta iniquità, anche quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative» all’applicazione della misura, con specifico riferimento alle difficoltà del debitore pubblico legate a vincoli normativi e di bilancio.

Sulla base di tale principio, il TAR ha individuato nel caso concreto plurime ragioni ostative: la complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate; l’eccezionale mole di contenzioso seriale; la circostanza che il beneficio, per la sua natura e finalità, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo eventuale, riducendo i presupposti per la misura coercitiva.

Il Collegio ha, infine, condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, riducendole equamente in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso e disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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