Ottemperanza per la Carta del Docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 590 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dispone l’esecuzione della pronuncia e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento esecutivo, la natura seriale del contenzioso e la funzione del beneficio economico, non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 2.500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del docente. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 14 ottobre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato la regolare notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha rilevato la sussistenza di “altre ragioni ostative”: la complessità del procedimento di attivazione della Carta, coinvolgente una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e l’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha altresì valorizzato la natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non quale mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della serialità del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.