Daspo fuori contesto: sufficiente l’istruttoria e non necessaria la custodia cautelare (TAR Sardegna n. 82 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, emanato c.d. fuori contesto ai sensi dell’art. 6, lett. c) e d), l. n. 401/1989, non richiede, per la sua legittimità, che sia stata applicata una misura cautelare personale in sede penale, attesa la differente finalità preventiva dell’uno rispetto all’altro strumento. L’accertamento istruttorio compiuto dall’amministrazione è sufficiente laddove risultino addebitati fatti particolarmente rilevanti per l’interesse pubblico protetto. La durata del divieto e la sua estensione territoriale non si considerano sproporzionate quando, pur nell’ampiezza, risultino connesse alla specifica tipologia di eventi e alle esigenze di prevenzione.
Il Fatto
La Questura di Cagliari aveva adottato nei confronti dell’odierno ricorrente un provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi (il c.d. Daspo “fuori contesto”) ai sensi dell’art. 6, lett. c) e d), l. n. 401 del 1989, della durata di 3 anni. Il divieto riguardava l’accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale per le manifestazioni calcistiche, nonché il transito nelle aree comprese nel raggio di 500 metri dagli impianti interessati, con specificazioni riferite alle partite del Cagliari Calcio e ai luoghi dei Comuni di Cagliari, Elmas ed Assemini.
Il ricorrente impugnava il provvedimento chiedendone la sospensione cautelare, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria e la mancata applicazione della custodia cautelare nei suoi confronti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al primo profilo, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente fosse stato deferito all’autorità giudiziaria e che nei suoi confronti fossero state concluse le indagini preliminari per numerosi reati rientranti tra le fattispecie previste dall’art. 6, lett. c) e d), l. n. 401/1989, circostanza che, in base alla norma citata, consente l’adozione del DASPO anche per fatti commessi non in occasione di manifestazioni sportive.
Sul punto, i giudici hanno evidenziato che l’istruttoria condotta dall’amministrazione appare sufficiente in ragione della natura e della funzione del provvedimento, che è di tipo preventivo. La circostanza che non fosse stata richiesta la custodia cautelare non è stata ritenuta dirimente, in quanto la misura cautelare penale e il provvedimento amministrativo hanno finalità differenti.
Infine, il TAR ha escluso profili di sproporzione: la durata di 3 anni (inferiore al massimo edittale di 5) e l’estensione territoriale dei divieti sono state giudicate congrue, posto che risultano comunque connesse al solo gioco del calcio e del calcio a 5 e sono limitate al raggio di 500 metri dagli impianti, salve le specificazioni per il Cagliari Calcio, dovute alla particolare rilevanza di tali eventi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare compensando le spese della fase, salvo l’approfondimento proprio del merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.