Requisiti di capacità tecnica dei raggruppamenti negli appalti di servizi di ingegneria: niente corrispondenza pro quota senza previsione della lex specialis (TAR Lazio n. 13972 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli appalti di servizi e forniture, l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 non introduce, neppure come regola generale suppletiva, il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo componente del raggruppamento e la quota di prestazioni che lo stesso si impegna a eseguire. Tale corrispondenza opera solo per i lavori, ai sensi dell’allegato II.12 del Codice, e per i servizi è rimessa alla lex specialis di gara, che può imporla solo con una specifica previsione. In assenza di tale previsione, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto e comprovato dal raggruppamento nel suo complesso, in coerenza con la responsabilità solidale di tutti i componenti per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale. La singola impresa associata a un raggruppamento “costituendo” è legittimata a impugnare gli atti di gara anche prima della formale costituzione, ma la spendita della qualità di mandataria non attribuisce la rappresentanza processuale delle mandanti in assenza di mandato.
Il Fatto
La società ricorrente, quarta classificata nella graduatoria del Lotto 1, Sub-Lotto 1.1, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento primo graduato, deducendo che né la mandataria né le mandanti fossero in possesso del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dal disciplinare per ciascuna categoria di opere. La ricorrente sosteneva la violazione della regola, desumibile dall’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, della necessaria corrispondenza tra le qualificazioni possedute da ciascun componente e la quota di prestazioni assunta. Ha inoltre proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., poi reiterata con motivi aggiunti a seguito dell’ostensione parziale dei documenti di comprova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, osservando che il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla comunicazione digitale degli atti o dalla loro messa a disposizione sulla piattaforma telematica. Ha ritenuto inapplicabile la proroga del termine impugnatorio legata all’istanza di accesso, propria della vigenza del previgente codice, in quanto l’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 configura un accesso diretto e digitale agli atti di gara, superando il meccanismo dell’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50/2016.
Quanto alla legittimazione attiva, la Corte ha affermato che la singola impresa associata a un raggruppamento “costituendo” può autonomamente impugnare gli atti di gara, indipendentemente dalla formale costituzione del raggruppamento. Tuttavia, la spendita della qualità di mandataria, in assenza del mandato con rappresentanza processuale, non vale a rendere il ricorso collettivo e a conferire veste di parte alle mandanti.
Nel merito, il Collegio ha condiviso l’orientamento secondo cui l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, letto sistematicamente con i commi 2 e 4 e con l’allegato II.12, non estende agli appalti di servizi e forniture la regola della corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione, che resta limitata ai lavori. Per i servizi, la regola generale è il possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo complesso, salva diversa e specifica previsione della legge di gara.
Nella specie, il disciplinare si limitava a riscrivere il contenuto del comma 11, senza imporre il possesso pro quota del requisito da parte dei singoli raggruppati. La stazione appaltante aveva quindi correttamente valutato la documentazione versata in FVOE da tutti i componenti del raggruppamento, considerando cumulativamente le certificazioni prodotte per ciascuna categoria. La ricorrente non aveva dimostrato che, complessivamente, il raggruppamento non raggiungesse le soglie minime richieste, limitandosi a una censura “atomistica” non compatibile con la ratio partecipativa dei raggruppamenti nei servizi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso e condanna alle spese nel rapporto tra la ricorrente e la stazione appaltante e la controinteressata.
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Nota della Redazione
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