Requisiti di esecuzione e offerta tecnica: non sono requisiti di partecipazione alla gara (TAR Sardegna n. 564 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’Amministrazione include tra i criteri di valutazione dell’offerta le condizioni di esecuzione dell’appalto, l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dall’offerta risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio. I requisiti attinenti alle modalità di esecuzione delle prestazioni, come la disponibilità di personale, non possono essere riqualificati come requisiti di ammissione alla gara, salvo che la lex specialis non li richieda espressamente ai fini della partecipazione. In assenza di tali prescrizioni, l’eventuale mancato rispetto degli impegni assunti con l’offerta rileva esclusivamente come inadempimento contrattuale, sanzionabile con i rimedi apprestati dall’ordinamento, e non come motivo di esclusione dalla procedura. La verifica della effettiva disponibilità del personale è rimessa alla fase di esecuzione del contratto.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, già affidataria dei servizi relativi all’area minori e famiglie per i comuni del PLUS di Macomer, ha impugnato la determinazione con cui la Stazione appaltante aveva aggiudicato definitivamente la gara alla controinteressata, classificatasi prima con un punteggio superiore di tre punti. La ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria, pur avendo ottenuto un elevato punteggio per gli aspetti organizzativi inerenti al personale, non avrebbe avuto la disponibilità effettiva dei lavoratori necessari per eseguire il servizio, con particolare riferimento a ludotecari, educatori professionali e animatori. Ha pertanto domandato l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Il Collegio ha osservato che la vicenda si colloca nella fase che precede la stipula e l’esecuzione del contratto, poiché la ricorrente ha domandato l’annullamento dell’aggiudicazione per errata valutazione del progetto tecnico. Le successive considerazioni sulla carenza di personale in sede esecutiva sono state ritenute meramente corroboranti la prospettazione originaria. È stata inoltre rigettata l’eccezione di inammissibilità per indeterminatezza delle censure, risultando chiaramente individuati il petitum e i vizi dedotti.
Nel merito, il Collegio ha richiamato i principi consolidati in materia di requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione del contratto, evidenziando che la verifica anticipata dell’effettiva disponibilità dei mezzi e del personale indicati nell’offerta costituirebbe un ostacolo alla partecipazione in funzione anticoncorrenziale. La distinzione è stata ritenuta decisiva: mentre i requisiti di partecipazione devono sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, i requisiti di esecuzione rappresentano il contenuto delle prestazioni contrattuali, la cui violazione assume rilievo nella fase successiva alla stipula.
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha accertato che la lex specialis non aveva imposto la dimostrazione della disponibilità di un numero rigido di personale e che nessun criterio di valutazione aveva considerato direttamente la consistenza della manodopera da adibire al servizio. La valutazione della Commissione aveva riguardato esclusivamente l’assetto organizzativo proposto, in un’ottica ex ante di tipo descrittivo. Il Capitolato, inoltre, aveva imposto all’aggiudicataria l’obbligo di assorbire prioritariamente il personale già impiegato dal precedente gestore, circostanza che confermava l’irrilevanza del personale alle dipendenze dell’operatore ai fini della selezione.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto rigettati, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura di euro 4.000,00 in favore delle parti costituite.
Nota della Redazione
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