Ottemperanza per la Carta del docente: il giudizio di ottemperanza è uno strumento esperibile dai docenti a tempo indeterminato per ottenere il beneficio, ma l’astreinte va negata per la complessità del procedimento (TAR Sardegna n. 402 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica del docente è titolo esecutivo e la sua ottemperanza può essere richiesta dinanzi al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere, invece, negata quando sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la natura seriale del contenzioso e la funzione non alimentare del beneficio. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta.
Il Fatto
Una docente a tempo indeterminato, avendo ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto a fruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione della somma complessiva di euro 2.500,00, vedeva l’Amministrazione rimanere inerte.
Dopo la notifica della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente adiva il TAR Sardegna con il giudizio di ottemperanza, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la regolarità della notifica del titolo esecutivo, l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ove occorra.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di negare l’astreinte in presenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti (uffici territoriali, SO.GE.I., CONSAP), nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, configurato non come mezzo di sostentamento ma come incentivo di impiego facoltativo.
Il Collegio ha, infine, condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, ridotte in considerazione della serialità del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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