Illegittima l’automatica irrealizzabilità dei progetti FER in aree non idonee (TAR Sardegna n. 332 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione legislativa di aree non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione. La norma regionale che introduce un’esclusione automatica dei progetti ricadenti nelle aree non idonee si pone in contrasto con i principi di massima diffusione delle rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE e con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. L’amministrazione è tenuta a verificare caso per caso, in concreto e senza automatismi, la compatibilità dell’impianto con le caratteristiche e il regime giuridico dell’area interessata, ancorché questa sia stata qualificata come non idonea dal legislatore regionale. La declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione che fonda il provvedimento negativo comporta l’annullamento di quest’ultimo e l’obbligo di riavviare il procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 21,14 MWp in Comune di Ittireddu e nei comuni limitrofi. La Regione Sardegna, in applicazione della l.r. n. 5/2024, comunicava la sospensione del procedimento. La Corte costituzionale, con sentenza n. 28/2025, dichiarava l’illegittimità costituzionale di tale disciplina sospensiva. Nel frattempo la Regione adottava la l.r. n. 20/2024, che introduceva un divieto assoluto di realizzare impianti FER nelle aree non idonee con efficacia retroattiva. Sulla base di tale legge il Servizio V.I.A. dichiarava improcedibile la proposta della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, avente ad oggetto gli atti di sospensione adottati in applicazione della l.r. n. 5/2024, dichiarata costituzionalmente illegittima e superata dai provvedimenti successivi impugnati con i motivi aggiunti.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Collegio ha accolto la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, unica base normativa degli atti impugnati. La disposizione regionale, nel vietare la realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree non idonee anche per i procedimenti in corso, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184/2025 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle rinnovabili di cui alla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 e agli artt. 1, comma 2, 2 e 7 del d.m. 21 giugno 2024.
Richiamando la sentenza n. 184/2025, il TAR ha precisato che il potere regionale di individuare le aree non idonee non può condurre a un divieto assoluto e aprioristico, tale da consentire agli organi politici regionali di ostacolare, con uno “strappo legislativo”, la realizzazione di impianti sui rispettivi territori. Gli uffici regionali sono invece chiamati a verificare, nel procedimento amministrativo, senza automatismi e alla luce di una valutazione in concreto, la compatibilità del singolo progetto con le caratteristiche e il regime giuridico dell’area, ancorché individuata come non idonea dal legislatore.
Conseguentemente, il TAR ha annullato gli atti impugnati con i motivi aggiunti e ha disposto l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento sull’istanza della ricorrente, da concludere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti per la novità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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