Divieto assoluto di impianti FER e improcedibilità: l’illegittimità ex tunc travolge l’atto (TAR Sardegna n. 326 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma regionale che introduce un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili opera con efficacia ex tunc, travolgendo gli atti amministrativi applicativi e il provvedimento di improcedibilità dell’istanza autorizzativa, che risulta privo di autonoma base normativa. L’inidoneità di un’area non può equivalere a un divieto assoluto di installazione, né legittima l’Amministrazione a ricollegare alla sola qualificazione legale del territorio l’automatica irrealizzabilità del progetto. L’effetto conformativo della sentenza impone alla pubblica amministrazione di verificare in concreto, nel procedimento, la fattibilità dell’intervento e di riavviare il procedimento interrotto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato alla Regione Sardegna istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.) per un progetto di impianto eolico. Il procedimento veniva dapprima sospeso in forza della l.r. n. 5/2024, che aveva introdotto una moratoria generalizzata di diciotto mesi, e successivamente dichiarato improcedibile sulla base del divieto assoluto di realizzare nuovi impianti eolici introdotto dall’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, che qualificava come non idonee ampie porzioni del territorio regionale. La società impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità costituzionale delle norme regionali applicate. Nel corso del giudizio, la Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità della moratoria e, successivamente, delle disposizioni della l.r. n. 20/2024, incluso il divieto assoluto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la prima censura del ricorso introduttivo, che sosteneva come il divieto di cui alla l.r. n. 5/2024 riguardasse solo la materiale realizzazione degli impianti e non la sospensione dei procedimenti autorizzativi in corso. L’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 3, comma 2, della legge, che espressamente estendeva le misure di salvaguardia alle procedure in corso, ha condotto il Collegio a ritenere la tesi della ricorrente infondata.
Tuttavia, con portata assorbente, il Tribunale ha accolto la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 28/2025. La Consulta ha chiarito che la moratoria violava i principi fondamentali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, tra cui il divieto di introdurre moratorie e l’obiettivo di decarbonizzazione al 2030. Su tale presupposto, il Tribunale ha accertato l’illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati in applicazione della norma caducata.
Il primo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nota di riavvio del procedimento, è stato dichiarato inammissibile per difetto di lesività, trattandosi di atto endoprocedimentale funzionale alla ripresa dell’iter autorizzativo.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il Tribunale ha richiamato la sentenza n. 184/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, per contrasto con i principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Ne deriva che l’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico e che il provvedimento di improcedibilità dell’istanza è illegittimo. L’effetto conformativo della pronuncia determina l’obbligo per l’Amministrazione di riavviare il procedimento, verificando in concreto la fattibilità del progetto, senza automatismi legati alla qualificazione legale del territorio.
Nota della Redazione
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