L’ottemperanza per la Carta elettronica del docente nomina subito il commissario ad acta e nega l’astreinte (TAR Sardegna n. 258 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’Amministrazione scolastica all’attivazione della Carta elettronica del docente, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorso va accolto. Il giudice può nominare fin da subito il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, individuandolo in un dirigente dell’Amministrazione stessa, senza liquidazione di compenso. Va invece respinta la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando la nomina anticipata del commissario e la sussistenza di “altre ragioni ostative” — quali la complessità procedimentale, la serialità del contenzioso e la natura non alimentare del beneficio — giustifichino l’esclusione della misura coercitiva.

Il Fatto

Una docente, risultata vincitrice nel giudizio di primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019 al 2023, con condanna del Ministero al pagamento di una somma complessiva. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma questa non vi aveva dato esecuzione nei termini, limitandosi al pagamento delle sole spese di lite.

Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, domandando la condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accertata la regolarità della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

In accoglimento dell’istanza cautelare atipica, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigenti territoriali. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere ogni atto necessario, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, del medesimo decreto in caso di incapienza di fondi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.

La domanda di condanna all’astreinte è stata invece respinta. Il Collegio, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di escludere la penalità quando sussistano “altre ragioni ostative”, autonomo limite rispetto alla manifesta iniquità prevista dal codice di rito civile. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nella natura seriale del contenzioso che grava sull’Amministrazione e nella circostanza che il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento ma mero incentivo alla formazione.

Quanto alle spese, pur ponendole a carico della soccombente, il Tribunale ha ridotto i compensi a una somma ridotta, valorizzando la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva in un contenzioso caratterizzato da elevata ripetitività, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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