Carta docente: l’ottemperanza si fa con commissario ad acta (TAR Sardegna n. 127 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che riconosce al docente di ruolo il diritto al beneficio economico della Carta docente è titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., qualora l’Amministrazione non provveda spontaneamente all’esecuzione del giudicato. In caso di inerzia dell’Amministrazione scolastica, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari, individuandolo nella figura del Responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, assegnando un termine per l’adempimento e senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 a titolo di Carta docente, per un totale di euro 1.500,00, oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
Nonostante il giudicato, il Ministero aveva provveduto solo al pagamento delle spese legali, rimanendo inadempiente sull’obbligazione principale. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, sebbene l’Amministrazione avesse liquidato le spese legali, la parte relativa al riconoscimento del capitale era rimasta ineseguita. In udienza, la difesa erariale aveva dichiarato di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale, senza però fornire utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha quindi accolto l’istanza, ravvisando i presupposti per l’ottemperanza in via sostitutiva. Ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Quanto al compenso del commissario, il TAR ha escluso qualsiasi liquidazione, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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