Il recupero del contributo per inadempimento degli obblighi è potere vincolato e non autotutela (TAR Sardegna n. 116 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero di un contributo pubblico concesso per l’inadempimento di un obbligo specifico previsto dalla lex specialis costituisce esercizio di un potere sostanzialmente vincolato e non è riconducibile alla funzione di autotutela, con la conseguenza che non trovano applicazione gli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. L’inizio dell’attività d’impresa non coincide necessariamente con la costituzione della società o con la sua iscrizione al Registro delle imprese, essendo dati formali non univocamente indicativi del concreto svolgimento dell’attività. La mancata comunicazione al Ministero dell’avvenuto avvio dell’attività nella ZFU entro il termine di 180 giorni dalla concessione comporta la decadenza dalle agevolazioni, a prescindere dalla circostanza che l’attività sia stata effettivamente iniziata nel termine.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel commercio di materiali per l’edilizia, aveva presentato domanda per le agevolazioni fiscali previste per le imprese ubicate nelle Zone franche urbane, dichiarando di impegnarsi ad avviare l’attività entro 180 giorni dalla concessione. Con decreto del 18 giugno 2018 le era stato concesso un contributo a fondo perduto di euro 23.369,69. In data 12 settembre 2024 il Ministero comunicava l’avvio del procedimento di revoca, non avendo la società presentato la comunicazione di avvio attività prevista dal paragrafo 3.3 della circolare ministeriale, comprensiva dell’idoneo titolo di disponibilità della sede. Nonostante le controdeduzioni, con decreto del 17 dicembre 2024 l’agevolazione veniva revocata per mancata prova documentale dell’avvio dell’attività nel termine.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo, con cui si sosteneva che il provvedimento costituisse un annullamento d’ufficio adottato oltre il termine di 18 mesi. Il Collegio ha chiarito che il recupero di un contributo per effetto dell’inadempimento di un correlato obbligo del beneficiario è esercizio di un potere sostanzialmente vincolato, che rende dovuto l’atto di ritiro anche per scongiurare un danno erariale. Tale potere non è riconducibile all’autotutela in senso proprio, cui soltanto si riferisce la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, citando in tal senso Consiglio di Stato n. 9115/2023, n. 5908/2021, n. 1932/2019 e n. 2614/2017.
Con il secondo e terzo motivo la società invocava la continuità aziendale con la società scissa, attiva dal 1967, e comunque la propria iscrizione al Registro delle imprese quale data di inizio attività. Il Collegio ha escluso tale ricostruzione, osservando che l’inizio dell’attività non coincide necessariamente con la costituzione o con l’iscrizione, essendo dati formali non univoci. Nel caso di specie, la stessa domanda di contributo e il certificato camerale indicavano come inizio attività il 5 ottobre 2018, confermando la correttezza dell’operato ministeriale.
Il quarto motivo è stato ugualmente disatteso. La circolare ministeriale richiedeva, in via generale, il pregresso svolgimento dell’attività alla data di presentazione della domanda, consentendo eccezionalmente l’avvio successivo entro 180 giorni, con l’onere di comunicare al Ministero l’avvenuto inizio a pena di decadenza. La società non aveva dichiarato l’attività già avviata, si era impegnata a comunicare l’inizio, ma aveva omesso tale comunicazione, fornendo solo nelle controdeduzioni del 17 ottobre 2024 la notizia dell’avvio, senza alcun elemento probatorio e quando il termine era scaduto da circa sei anni.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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