Porto d’armi: la sola parentela con pregiudicato non fonda il diniego (TAR Sicilia n. 813 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi non è configurabile un diritto assoluto al rilascio del titolo, essendo lo stesso un’eccezione al generale divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. L’autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel giudizio prognostico sulla personalità del richiedente e sulla certezza del buon uso delle armi. Il mero rapporto di parentela o la semplice frequentazione con un soggetto controindicato non può, in termini automatici, fondare un giudizio di inaffidabilità. L’Amministrazione deve svolgere una istruttoria congrua e aggiornata e darne conto in motivazione, evidenziando le circostanze concrete idonee a dimostrare che la relazione incide sul comportamento del richiedente. In difetto, il diniego è viziato per difetto istruttorio e motivazionale ed è annullato, salva la riedizione del potere.
Il Fatto
Il ricorrente praticava attività sportiva di tiro a volo dal 2004 ed era titolare di licenza di porto di fucile, da ultimo rinnovata nel 2017. Nel marzo 2023 presentava istanza di rinnovo. La Questura comunicava un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando che il fratello convivente del richiedente era stato controllato nell’ottobre 2021 presso l’abitazione di uno zio gravato da precedenti di polizia.
Il ricorrente presentava osservazioni, rappresentando che la frequentazione dello zio era avvenuta anche in qualità di erede di parte dell’immobile e in forza di autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, nell’ambito del programma di trattamento di un detenuto domiciliare. Il Questore rigettava comunque l’istanza; il successivo ricorso gerarchico al Prefetto si concludeva con silenzio-rigetto. Di qui l’impugnazione davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando un difetto istruttorio e motivazionale. Muove dal consolidato orientamento secondo cui il porto d’armi costituisce un’eccezione al divieto generale e implica un giudizio prognostico sulla personalità del richiedente, sindacabile dal giudice amministrativo solo per vizi di abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Sul rapporto di parentela, la Sezione richiama l’indirizzo per cui il mero legame familiare non può fondare, non almeno in termini automatici, un giudizio di disvalore in punto di inaffidabilità. Il contesto familiare assume rilievo solo se è dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza sull’agire del destinatario dell’atto. L’Amministrazione non può denegare il permesso limitandosi ad addurre la parentela con pregiudicati, ma deve in concreto valutarne l’incidenza sul giudizio di affidabilità, con una istruttoria adeguata di cui dar conto in motivazione.
Nel caso di specie, gli elementi posti a base del diniego si esauriscono nella familiarità con un soggetto controindicato. Tale circostanza, di per sé sola, non è sufficiente a sorreggere il giudizio di disvalore, soprattutto alla luce della previa autorizzazione alla visita da parte del Magistrato di Sorveglianza nell’ambito del programma di trattamento. La Sezione sottolinea che la stessa Questura ha ritenuto di dubitare solo “prudentemente” dell’affidabilità, palesando incertezza sulla solidità delle ragioni del diniego.
Il vizio del decreto questorile si riflette in via derivata sul silenzio-rigetto del Prefetto. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, nel rieditare il potere, un nuovo provvedimento anche negativo, purché sorretto da congrua istruttoria e motivazione circa l’eventuale rischio di abuso delle armi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.