Risarcimento danni da causa di servizio e vittima del dovere: ordinanza istruttoria del TAR per l’accertamento dei fatti (TAR Abruzzo n. 596 del 02.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli eredi di un militare deceduto, qualora la causa non appaia matura per la decisione, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63 e seguenti c.p.a., ordinando all’amministrazione l’esibizione di una relazione di chiarimenti e della relativa documentazione. L’ordine di esibizione è finalizzato ad acquisire tutti gli elementi utili ai fini del decidere, con particolare riferimento agli incarichi e alle missioni svolti dal militare, all’evoluzione delle sue condizioni di salute e ai pagamenti già intervenuti a favore degli eredi a vario titolo, in ragione della causa di servizio, della speciale elargizione e dello status di vittima del dovere.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi di un Colonnello dell’Esercito Italiano deceduto il 1° ottobre 2012, hanno agito nei confronti del Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che asseriscono essere derivati dalle patologie contratte dal loro dante causa a causa delle modalità di svolgimento dei vari incarichi, inclusi i servizi all’estero nell’ambito di missioni internazionali.

A seguito del decesso, la moglie e la figlia del militare avevano ottenuto il riconoscimento della causa di servizio e lo status di vittima del dovere, con conseguente attribuzione di un assegno vitalizio e della speciale elargizione. Con il ricorso introduttivo, depositato nel 2023, gli eredi hanno chiesto il risarcimento dei danni, sia iure hereditario sia iure proprio, invocando diversi titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, dopo aver rilevato che la causa non appare ancora matura per la decisione, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori a carico del Ministero della Difesa. La scelta del Collegio si fonda sulla necessità di acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti, con relativa documentazione, sulla vicenda dedotta in contenzioso. L’ordinanza istruttoria è volta a ottenere elementi puntuali in merito a tre profili specifici: i vari incarichi e missioni svolti dal militare nell’adempimento delle sue funzioni; l’evoluzione delle sue condizioni di salute; i pagamenti intervenuti a favore degli eredi a vario titolo, con particolare attenzione a quanto corrisposto per causa di servizio, speciale elargizione e per la qualifica di vittima del dovere.

L’ampiezza dell’incombente istruttorio risulta funzionale all’accertamento dei presupposti della domanda risarcitoria, consentendo al giudice di valutare la sussistenza e l’entità dei danni lamentati anche alla luce di quanto già riconosciuto e corrisposto dall’amministrazione. L’ordinanza è stata adottata con riserva di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Al predetto adempimento il Ministero della Difesa dovrà provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, con successiva fissazione, da parte del Presidente, dell’udienza di trattazione in prosieguo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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