Ottemperanza del giudicato sulla cittadinanza iure sanguinis: l’Ufficiale di stato civile deve eseguire l’ordine e il Prefetto è nominato commissario ad acta (TAR Lazio n. 12614 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato di cui si chiede l’attuazione, restando escluse dal suo ambito cognizioni su domande comunque correlate. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione destinataria e per i suoi funzionari. Accertata l’inerzia dell’Ufficiale di stato civile, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione dell’ordinanza che ha riconosciuto la cittadinanza italiana iure sanguinis e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Gli interessati, avendo ottenuto dal Tribunale di Roma un’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. che accoglieva la loro domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, hanno visto rimanere ineseguito il provvedimento. Nonostante la diffida inviata all’ente civico, l’Ufficiale di stato civile del Comune competente non aveva ancora provveduto alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Pertanto, hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinato all’Ufficiale di stato civile di dare esecuzione al giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato i principi che governano il giudizio di ottemperanza: tale rimedio è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni, ed è circoscritto alla stretta attuazione del provvedimento del quale si chiede l’esecuzione.
Ha quindi rilevato che l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione e per i suoi rappresentanti e funzionari. Non essendo stato provato che l’Ufficiale di stato civile avesse ottemperato all’ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 ottobre 2024, non vi erano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’Ufficiale di stato civile di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, procedendo alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni della cittadinanza e dando comunicazione alle autorità consolari competenti.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Prefetto della Provincia di Belluno quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro funzionario, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell’Amministrazione.
Da ultimo, considerate le note situazioni di cronico sotto-organico dei piccoli Comuni, che svolgono accertamenti sulla documentazione spesso risalente a secoli, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite, uniformandosi all’orientamento della Sezione.
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Nota della Redazione
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