Retrocessione per violazione del vincolo di destinazione su beni di uso civico (TAR Abruzzo n. 598 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di retrocessione delle terre alienate e di revoca della concessione del diritto di superficie, previsto dall’art. 6, comma 4, della legge regionale Abruzzo n. 25/1988, presuppone l’utilizzo, anche parziale, del bene gravato da uso civico per fini incompatibili con il vincolo di destinazione, non essendo necessaria la stabile distrazione dall’uso istituzionale. La violazione del divieto di esercizio di attività commerciale, imposto come condizione dell’alienazione e della concessione, legittima l’amministrazione all’adozione della misura ripristinatoria quale extrema ratio, dopo l’infruttuoso esperimento di rimedi alternativi e graduali. La legittimazione a ricorrere contro tali atti spetta al soggetto che, pur non essendo parte del contratto, sia titolare di un interesse qualificato e differenziato, in ragione della relazione funzionale con il territorio e con l’attività di pubblica utilità che costituisce la causa dell’alienazione.
Il Fatto
Con deliberazioni comunali del 2008 e del 2010, il Comune di Roccaraso aveva disposto l’alienazione di un terreno gravato da uso civico e la concessione del diritto di superficie su un’area contigua, subordinando entrambe le operazioni al vincolo di destinazione esclusiva a sede e servizi di una scuola sci, con espresso divieto di svolgimento di attività commerciali. L’atto notarile del 2011, stipulato tra il Comune e una società in nome collettivo, recepiva tali condizioni e prevedeva la clausola di retrocessione.
A seguito di ripetuti accertamenti della Polizia Municipale, che documentavano l’esercizio, nei locali della scuola sci, di attività di noleggio di attrezzature sciistiche in favore di utenti non fruitori delle prestazioni didattiche, il Comune adottava una serie di provvedimenti inibitori, culminati nell’ordinanza del 13 novembre 2025 di retrocessione dell’immobile alienato e di revoca della concessione del diritto di superficie. Avverso tale atto proponevano ricorso sia la scuola sci sia la società proprietaria, con motivi aggiunti avverso le successive ordinanze di interdizione dell’uso dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, ha innanzitutto affermato la legittimazione a ricorrere della scuola sci, nonostante la stessa non fosse parte del contratto di alienazione. La relazione funzionale tra l’istituto e il territorio, desumibile dalla norma attributiva del potere e dagli atti autorizzativi che individuano nell’attività di pubblica utilità la causa dell’alienazione, integra il criterio di differenziazione dell’interesse tutelabile, anche ai fini dell’accesso effettivo alla giustizia ex art. 47 della Carta di Nizza e art. 13 CEDU.
Nel merito, il Collegio ha respinto le censure avverso l’ordinanza di retrocessione, chiarendo che il presupposto del potere non è la stabile distrazione del bene dal fine istituzionale, bensì l’utilizzo anche parziale per fini incompatibili con il vincolo di destinazione. La tutela rafforzata dei beni di uso collettivo, di cui alla legge n. 168/2017, impone che l’utilizzo sia conforme alle prescrizioni del titolo autorizzatorio, la cui violazione obbliga l’amministrazione a garantire la fruizione collettiva. Irrilevanti sono pertanto le deduzioni sulla risalenza degli accertamenti e sulla permanenza delle attività istituzionali.
La Corte ha poi ritenuto correttamente esercitato il potere, sussistendo una <
La violazione dei diritti partecipativi è stata infine neutralizzata ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, attesa l’invalidità del provvedimento in ragione dell’accertata infondatezza delle censure di merito. Dichiarata l’improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ha respinto anche il ricorso della società proprietaria, reputando inconferente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2182 del 2025 e all’impugnativa dei verbali di accertamento, non proposta nei termini.
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Nota della Redazione
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