Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in caso di mancata notifica agli idonei sovrannumerari (TAR Abruzzo, Sez. I, ord. n. 595 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza collegiale che dispone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. presuppone che il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni dei soggetti controinteressati iscritti nella graduatoria impugnata, e non anche a coloro che, in qualità di idonei, siano stati in seguito inseriti nell’elenco separato e possano vantare un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento. In tale ipotesi, la notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione resistente, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con successivo deposito della prova dell’adempimento nei successivi dieci giorni, è condizione necessaria per garantire l’integrità del contraddittorio e la legittimità del successivo giudizio di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, aspirante docente, impugnava la graduatoria definitiva per la classe di concorso A019 – Filosofia e Storia – Regione Abruzzo, pubblicata il 13 novembre 2024, e il successivo provvedimento di rettifica del 20 novembre 2024, nella parte in cui questi non gli attribuivano i punteggi per i titoli dichiarati e lo escludevano dai posti utili all’immissione in ruolo. Con motivi aggiunti, proposti in data 1° agosto 2025, il ricorrente estendeva l’impugnazione al decreto del Direttore Generale dell’USR n. 8933 del 10 luglio 2025, recante l’integrazione della graduatoria di merito e l’elenco dei candidati idonei, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 45/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2025.

Con ordinanza n. 44 del 14 febbraio 2025, il Tribunale aveva già accolto la domanda cautelare. All’udienza pubblica del 10 luglio 2025, la causa era quindi rimessa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che la graduatoria impugnata dal ricorrente, che ne chiede la modifica con avanzamento della propria posizione, è soggetta ad integrazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.d. n. 2575 del 6 dicembre 2023, mediante inserimento degli idonei collocati in separato elenco che dispongono del miglior punteggio.

L’organo giudicante osserva che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati notificati soltanto ad alcuni dei soggetti inizialmente iscritti in graduatoria, ma non a tutti gli idonei che vi sono stati successivamente inseriti a seguito del provvedimento di integrazione. Tale circostanza determina una potenziale lesione del principio del contraddittorio, atteso che i soggetti non evocati in giudizio potrebbero essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda di avanzamento del ricorrente, che comporterebbe il loro scorrimento verso il basso o l’esclusione dalla graduatoria.

Pertanto, il Tribunale ritiene che ricorrano le condizioni per disporre, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell’ordinanza cautelare n. 44/2025 e della stessa ordinanza collegiale, nelle forme dei pubblici proclami, sul sito web dell’amministrazione intimata, entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova dell’adempimento nei successivi dieci giorni.

Il Tribunale dispone, infine, la rimessione degli atti al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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