Formulario errato sostituito senza avviso e obbligo di riedizione della gara (TAR Trentino-Alto Adige n. 278 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che, durante il termine di presentazione delle offerte, rilevi un errore nel formulario messo a disposizione per l’offerta economica e lo sostituisca con una versione corretta è tenuta a informare individualmente tutti i potenziali concorrenti, quando la lex specialis preveda che le comunicazioni siano trasmesse alle caselle di posta elettronica indicate. La mera pubblicazione del nuovo modulo sul portale non soddisfa l’obbligo, non potendo imporsi ai concorrenti una sorgente di diligenza più gravosa di quella ordinaria. L’esclusione fondata sull’uso del formulario originario è pertanto illegittima per violazione delle regole della gara e per eccesso di potere per travisamento dei fatti. L’annullamento dell’esclusione non sana l’offerta incompleta e non consente la soccorso istruttorio; ne segue l’annullamento dell’intera procedura, unico rimedio idoneo a soddisfare l’interesse strumentale del ricorrente.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura aperta per la fornitura di servizi di rete e telefonia, con aggiudicazione al prezzo più vantaggioso secondo il criterio prezzo-qualità. Nel portale è pubblicato un formulario denominato “C1” per la redazione dell’offerta economica, che però non contempla alcune prestazioni richieste dalla documentazione, tra cui la telefonia esterna. Durante il termine di presentazione la stazione appaltante pubblica un nuovo formulario, corretto nell’oggetto e in un errore di calcolo, senza dare alcun avviso individuale ai concorrenti.
Alla scadenza prorogata partecipano solo due operatori. Il ricorrente presenta l’offerta economica sul modello originario. La stazione appaltante lo esclude rilevando la mancanza della voce per la telefonia esterna, l’inserimento di tale prestazione nei documenti tecnici e un errore nelle somme delle prestazioni opzionali, ritenendo l’offerta indeterminata. Contro l’esclusione è proposto ricorso, con domanda cautelare e, in via gradata, di annullamento dell’intera gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, fondata sul richiamo al giudizio di resistenza. I motivi investono l’ammissione dell’operatore alla gara e il suo interesse strumentale a una nuova procedura, non una diversa collocazione in graduatoria. La circostanza che l’aggiudicazione non sia avvenuta rende peraltro impraticabile la prova di resistenza.
Nel merito è accolto il primo motivo, assorbente. È pacifico che la stazione appaltante abbia pubblicato un formulario incompleto e che solo in un secondo momento abbia inserito la prestazione mancante con numerose sotto-voci. La stazione appaltante ha poi riconosciuto che l’avviso di sostituzione, inviato in forma collettiva, non ha raggiunto né il ricorrente né il controinteressato.
Il punto decisivo è l’art. 1.3 delle condizioni di gara, che imponeva la trasmissione delle comunicazioni tramite il portale alle caselle di posta indicate. La lex specialis vincola anche l’amministrazione, secondo l’insegnamento richiamato del TAR Piemonte n. 107/2024, e non può essere disapplicata nel corso del procedimento. L’omessa comunicazione individuale integra quindi violazione delle condizioni di gara e travisamento dei fatti, là dove il provvedimento di esclusione afferma che tutti gli operatori erano stati informati.
La difesa secondo cui il concorrente avrebbe dovuto autonomamente verificare il portale non è condivisa: una siffatta lettura addosserebbe all’operatore la responsabilità delle omissioni dell’amministrazione e contrasterebbe con la diligenza e la buona fede. Il Collegio esclude anche il richiamo all’autoresponsabilità, poiché l’uso del modulo superato dipende dal comportamento della stazione appaltante. Non è irrilevante, inoltre, che l’offerta sia stata costruita senza conoscere le sotto-voci del modulo corretto e con una somma finale diversa da quella ritenuta dal concorrente.
Accolta l’esclusione illegittima, il Collegio rileva che l’annullamento non sana l’offerta incompleta e che il soccorso istruttorio, invocato in via gradata, è escluso in materia di appalti. Accoglie quindi anche la domanda subordinata di annullamento dell’intera procedura, unico modo per assicurare al ricorrente l’utilità perseguita. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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