Integrazione del contraddittorio per i candidati non intimati in caso di esclusione dal concorso (TAR Abruzzo n. 590 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, l’annullamento dell’esclusione può incidere sulla posizione in graduatoria degli altri candidati; pertanto, è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti iscritti nella graduatoria di merito, non ritualmente intimati, al fine di garantire il loro interesse a conservare la posizione occupata. Tale integrazione è disposta d’ufficio dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale con cui la Commissione esaminatrice l’aveva esclusa dal concorso pubblico per la copertura di posti di Specialista Educativo, deducendo l’illegittimità dell’esclusione e chiedendo la valutazione della propria prova teorico-pratica e l’ammissione al prosieguo delle prove concorsuali. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione alla graduatoria finale del concorso e agli atti consequenziali. Si costituivano in giudizio il Comune di Teramo e una controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel valutare la portata dell’eventuale annullamento dell’esclusione, ha rilevato che questo potrebbe comportare una variazione della posizione in graduatoria degli altri candidati.
La Corte ha osservato che, in tale evenienza, i candidati utilmente collocati in graduatoria sono portatori di un interesse concreto e attuale a conservare la posizione occupata, che potrebbe essere pregiudicata dall’esito del giudizio. È stato quindi ritenuto necessario assicurare il loro contraddittorio nel processo.
Il Collegio ha pertanto disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza a tutti gli iscritti nella graduatoria di merito non ancora ritualmente intimati.
Per l’adempimento, la ricorrente dovrà ottenere dal Comune gli indirizzi PEC o i domicili digitali indicati dai candidati nelle domande di partecipazione, procedendo alle notifiche entro i termini perentori stabiliti. In via subordinata, per i candidati di cui il Comune non disponga di un domicilio digitale, il Tribunale ha disposto la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’ente.
Nota della Redazione
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