L’approvazione del progetto esecutivo di un impianto sportivo sostituisce ogni autorizzazione, inclusi i pareri di vigilanza (TAR Abruzzo n. 581 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’approvazione del progetto esecutivo di un impianto sportivo, all’esito della conferenza di servizi decisoria disciplinata dall’art. 4 del d.lgs. n. 38/2021, sostituisce ogni autorizzazione, permesso o nulla osta comunque denominato necessario alla realizzazione dell’opera, fatta salva la normativa di prevenzione incendi di cui al d.P.R. n. 151/2011. Ne consegue che per l’approvazione del progetto non è richiesta l’acquisizione del parere della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, il cui ambito di intervento è disciplinato dall’art. 141 del regio decreto n. 635/1940 con riferimento alla licenza di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 TULPS, estranea alla verifica di sicurezza per la costruzione dell’impianto. La censura di violazione delle norme tecniche di sicurezza, in presenza di pareri favorevoli resi dagli organi tecnici competenti, deve essere supportata dalla allegazione di specifici profili di irragionevolezza tecnica o di travisamento dei presupposti fattuali.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili nella frazione di Sant’Elia, hanno impugnato gli atti con cui il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e il disciplinare di gara per l’ammodernamento della struttura sportiva “PalaAngeli”, nonché, con motivi aggiunti, la successiva deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e del planivolumetrico di coordinamento. Hanno dedotto la violazione dei parametri urbanistici del PRG e delle norme di sicurezza per gli impianti sportivi, con specifico riferimento alla mancata previsione di aree a parcheggio, alla mancata acquisizione del parere della CCVLPS e alla mancata previsione della recinzione esterna.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore dei ricorrenti in udienza e ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. Ha quindi esaminato il ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento della delibera di approvazione del progetto esecutivo, rilevandone l’infondatezza.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso la violazione dei parametri urbanistici in quanto i ricorrenti non hanno specificato l’asserito esubero di superficie utile. Inoltre, sulla base della cartografia depositata dal Comune, ha verificato che il progetto rispetta la distanza dai confini di zona e di proprietà di dieci metri, pari all’altezza dell’edificio, nonché la distanza tra gli edifici. Con riferimento alla mancata previsione di parcheggi, la censura è stata ritenuta generica, non avendo i ricorrenti contestato specificamente i pareri favorevoli resi dalla Commissione impianti sportivi del CONI e dai Vigili del fuoco. Infine, il Tribunale ha escluso la necessità del parere della CCVLPS, poiché l’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 38/2021 stabilisce che l’approvazione del progetto in conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione, fatta salva la normativa antincendio.
Il secondo motivo, relativo alla mancata recinzione dell’area sportiva, è stato parimenti respinto per genericità, avendo i ricorrenti omesso di contrastare le valutazioni tecniche favorevoli con elementi concreti e di allegare che la struttura in cemento armato prefabbricato necessitasse di recinzione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi respinto e i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.
Nota della Redazione
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