Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 582 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a. quando le parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongano. L’estinzione è dichiarata con sentenza ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., con conseguente cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio possono essere compensate dal Collegio in ragione della non opposizione alla rinuncia da parte della controparte costituita.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni nel Comune di Trasacco, aveva impugnato la determinazione dirigenziale n. 2 del 18 gennaio 2018 della Provincia di L’Aquila, relativa all’approvazione del progetto di modifica di uno svincolo stradale e alla realizzazione di un impianto di illuminazione riguardante le sue particelle catastali. Nell’atto impugnato il ricorrente deduceva motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Provincia di L’Aquila si era costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità e la tardività del ricorso, chiedendone comunque la reiezione nel merito. A seguito di una memoria depositata nell’aprile 2026, la parte ricorrente ha depositato una nota di rinuncia al ricorso, preventivamente notificata alla Provincia e al Comune di Trasacco, con la quale ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la rinuncia è stata formulata ritualmente ai sensi dell’art. 84 c.p.a., mediante dichiarazione sottoscritta dal difensore e depositata presso la segreteria, previamente notificata alle parti intimate. La Provincia di L’Aquila, unica parte costituita, ha espressamente dichiarato di non opporsi alla rinuncia, condizione richiesta dalla norma per la prosecuzione del processo.
Il Tribunale ha quindi richiamato il disposto dell’art. 84 c.p.a., secondo cui la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, e dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a., che contempla l’estinzione del giudizio quale esito della rinuncia non opposta. La declaratoria di estinzione è stata pertanto pronunciata in conformità al quadro normativo processuale.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la circostanza che la Provincia di L’Aquila non si era opposta alla rinuncia e che il ricorrente aveva già visto respingere definitivamente un precedente ricorso dal Consiglio di Stato.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, dando atto della volontà abdicativa della parte ricorrente e dell’assenza di opposizione della controparte costituita.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.