Obbligo del Comune di rispondere alle richieste istruttorie nel procedimento di bonifica (TAR Abruzzo n. 574 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione comunale che, nell’ambito di un procedimento di bonifica di un sito contaminato già avviato, non fornisca riscontro alle richieste istruttorie formulate dall’organo tecnico (ASL) è illegittima, configurandosi un vero e proprio obbligo a provvedere in capo al Comune, derivante dall’esercizio delle sue competenze in materia e dalla necessità di portare a conclusione il procedimento. Tale obbligo sussiste anche quando la richiesta istruttoria provenga da un soggetto diverso dal privato istante, purché sia funzionale alla definizione del procedimento stesso. L’accoglimento del ricorso avverso il silenzio comporta l’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, con la previsione della nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La società ricorrente, che gestiva un punto vendita di carburanti, aveva avviato un procedimento di bonifica a seguito del rinvenimento di un inquinamento. Dopo l’approvazione dell’Analisi di Rischio con prescrizioni da parte del Comune, la società richiedeva la convocazione di una Conferenza di Servizi per verificare gli adempimenti compiuti.

In tale sede, l’organo tecnico della ASL (SIESP) subordinava il proprio parere alla ricezione di una serie di documenti e chiarimenti, che il Comune era stato incaricato di trasmettere. Nonostante i solleciti della società, il Comune rimaneva inerte, portando la società a proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che risulta incontestato che il Comune non ha trasmesso al SIESP la documentazione richiesta con la nota dell’8 gennaio 2025, necessaria per la chiusura del procedimento di bonifica. Tale inadempimento è perdurato nonostante i solleciti della società ricorrente.

Il Collegio ha precisato che l’obbligo del Comune a provvedere non deriva dalla richiesta del privato, ma dall’esistenza di un procedimento già avviato e che deve essere concluso, nell’ambito del quale il Comune esercita le proprie competenze in materia di bonifica dei siti contaminati. L’inerzia sull’istanza di sollecito presentata dalla società è stata pertanto giudicata illegittima.

Di conseguenza, il TAR ha accolto il ricorso dichiarando l’obbligo del Comune di rispondere alla nota del SIESP trasmettendo i documenti richiesti o, in alternativa, di indire una nuova Conferenza di Servizi per la definitiva conclusione della procedura, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha previsto la nomina di un commissario ad acta, su istanza di parte, con oneri a carico dell’Amministrazione comunale.

Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente, mentre sono state compensate nei confronti delle altre parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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