Carta docenti ai docenti precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 235 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., a conoscere dell’azione di ottemperanza proposta per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che abbia accertato il diritto del docente a tempo determinato al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’azione è ammissibile quando la sentenza è passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In mancanza di prova dell’adempimento, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando sin da ora un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ottiene dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione all’erogazione della prestazione.
Il provvedimento non viene impugnato e passa in giudicato. Notificato all’amministrazione per l’esecuzione, resta inadempiuto: di qui il ricorso in ottemperanza, con richiesta di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il rispetto delle condizioni processuali. È rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..
Il giudice accerta inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il passaggio in giudicato della decisione è documentato da certificazione in atti.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, compie gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza. Si precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo lo scaglione di riferimento, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del ricorso, e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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