Co-progettazione e partner di progetto: l’ente del terzo settore non perde i requisiti se partecipa in forma singola (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 575 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di co-progettazione disciplinate dall’art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, la partecipazione dell’ente del terzo settore in forma singola non è preclusa dall’indicazione, nel formulario di progetto, di soggetti qualificati come “partner di progetto” privi dei requisiti di partecipazione, poiché l’espressione “partner” è atecnica e può riferirsi anche a meri collaboratori. La lex specialis distingue la partecipazione singola da quella associata sulla base del possesso dei requisiti, e l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione deve essere preferita in presenza di dubbi interpretativi. Il conflitto di interessi, richiamato dall’art. 16 del decreto legislativo n. 36/2023 in virtù dei principi di parità di trattamento, trasparenza e risultato, deve essere provato da chi lo invoca sulla base di presupposti specifici e documentati, e non è integrato dalla mera partecipazione alla fase di co-programmazione, che non è assimilabile alla predisposizione della lex specialis di una gara.
Il Fatto
La Regione Abruzzo, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2023, ha approvato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte degli enti del terzo settore alla co-progettazione di interventi sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana e tattile, finanziati con il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. All’esito della valutazione, la Commissione ha attribuito 47 punti al progetto dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, 41 punti all’APS Accessibilità & Eventi Deaf e 39 punti alla cooperativa Segni di Integrazione Abruzzo.
L’associazione seconda classificata ha impugnato la determinazione di approvazione degli esiti, contestando la mancata esclusione dell’ente risultato primo in graduatoria per la violazione dei requisiti di partecipazione, la presenza di un costo superiore al massimo finanziabile, l’incompletezza della proposta e la sussistenza di un conflitto di interessi, oltre alla valutazione della proposta progettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, pur rilevando l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla controinteressata solo con la memoria di replica, ha ritenuto di esimersi dalla trattazione della questione preliminare in ragione dell’evidente infondatezza del ricorso. Nel merito, ha escluso che l’indicazione nel formulario di progetto della società 3punto6 e del Centro Servizi per il Volontariato come “partner” configurasse una partecipazione in forma associata: l’art. 4 dell’avviso pubblico individua quali soggetti ammessi esclusivamente gli enti del terzo settore, anche in raggruppamento, ma la dichiarazione di partenariato si riferisce al costituendo partenariato pubblico-privato, essenza del modello collaborativo della co-progettazione. La partecipazione in forma associata non può essere ricollegata alla mera qualificazione dei soggetti come partner, espressione atecnica che può riferirsi anche a meri collaboratori; in presenza di un dubbio interpretativo in materia di procedure competitive, deve prevalere l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione. Il TAR ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla sottoscrizione dell’istanza, risultando idonee la delega e la dichiarazione sostitutiva prodotte.
Quanto al superamento del massimo finanziabile, il Collegio ha precisato che la logica della co-progettazione non è incentrata sul risparmio di spesa ma sulla valutazione multidimensionale delle capacità dell’ente del terzo settore: la Regione erogherà esclusivamente la somma assegnata, con accollo di tutti gli interventi migliorativi da parte dell’ente. L’incompletezza dei documenti allegati, diversamente dalla mancanza dei documenti richiesti, non è prevista dall’art. 6 dell’avviso come causa di esclusione. In riferimento al conflitto di interessi, il Collegio ha escluso che la partecipazione alla fase di co-programmazione, propedeutica all’individuazione dei bisogni, possa integrare una situazione di conflitto: tale fase non è assimilabile alla predisposizione della lex specialis e non crea alcun vantaggio nella successiva co-progettazione, che valorizza i punti di forza degli enti partecipanti senza logiche competitive.
In relazione al quinto motivo, proposto in via subordinata, il TAR ha dichiarato inammissibile la censura sulla valutazione delle proposte, atteso che la ricorrente ha sovrapposto la propria valutazione personale a quella della Commissione, senza dedurre specifici profili di irragionevolezza tecnica; ha, invece, ritenuto infondata la doglianza sul difetto di motivazione, considerando sufficiente l’attribuzione del punteggio numerico in ragione della compiutezza dei criteri indicati nell’art. 7 dell’avviso. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, escluse quelle non costituite in giudizio.
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Nota della Redazione
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