Correzione errore materiale per omissione distrazione spese in favore del difensore antistatario (TAR Abruzzo n. 562 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale che legittima il rimedio della correzione ex art. 86 cod. proc. amm. consiste in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza. L’omessa disposizione di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, pur avendone egli fatto richiesta, integra errore materiale emendabile, atteso che il giudice ha comunque espresso la volontà di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, ma ha omesso di integrarne il dispositivo con la clausola attributiva.

Il Fatto

La Sezione Prima del TAR Abruzzo aveva pronunciato l’ordinanza n. 169 del 18 marzo 2026, con cui aveva accolto l’istanza ex art. 116 cod. proc. amm. proposta dalla ricorrente e condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00. A seguito della pubblicazione del provvedimento, il difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, presentava istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando che l’ordinanza aveva omesso di disporre l’attribuzione delle spese in suo favore.

La domanda di correzione, depositata in data 21 maggio 2026, evidenziava che la richiesta di distrazione era stata formulata sia nel ricorso introduttivo sia nell’istanza ex art. 116 cod. proc. amm., così che l’omissione non poteva che derivare da un mero errore materiale nella redazione del dispositivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’errore materiale consiste in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che possa configurarsi un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza.

Applicando tale principio al caso di specie, il TAR ha rilevato che l’ordinanza n. 169/2026 aveva espressamente disposto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, ma aveva omesso, per mero errore materiale, di disporre la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonostante la richiesta fosse stata ritualmente avanzata nei precedenti atti difensivi.

Il Collegio ha pertanto disposto la correzione del dispositivo, integrandolo con la clausola di distrazione delle spese in favore del difensore, inserendo dopo la frase relativa alla condanna al pagamento le parole “e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”. Ha inoltre ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, co. 3, cod. proc. amm. e disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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