Impegno a costituire RTI desumibile dalla domanda di partecipazione (Cons. Stato n. 10189 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’impegno delle imprese a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capogruppo, richiesto a pena di ammissibilità dell’offerta, ha natura negoziale ed è elemento essenziale della volontà contrattuale delle parti del costituendo RTI. Tale impegno non deve necessariamente risultare da un atto separato e datato: può essere desunto dalla domanda di partecipazione sottoscritta da tutti gli operatori economici, ove da essa emerga in modo univoco la volontà di partecipare congiuntamente e l’individuazione del soggetto capofila. L’attivazione del soccorso istruttorio non preclude alla stazione appaltante la valutazione degli elementi già in suo possesso, né la vincola agli esiti della documentazione successivamente prodotta; una lettura formalistica contrasterebbe con i principi del risultato e della fiducia espressi dal nuovo codice dei contratti pubblici.
Il Fatto
Il Comune intimato ha pubblicato un avviso per l’affidamento in concessione d’uso di un impianto sportivo. Hanno presentato offerta due raggruppamenti temporanei di imprese. La commissione di gara, rilevata l’assenza della dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI richiesta dalla lex specialis, ha attivato il soccorso istruttorio. Le controinteressate hanno depositato una scrittura privata recante l’impegno, sottoscritta prima del termine e autenticata dal proprio legale. All’esito della valutazione delle offerte, la gara è stata aggiudicata al raggruppamento controinteressato.
Il raggruppamento rimasto soccombente ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Liguria, che ha respinto il ricorso e dichiarato improcedibile quello incidentale. Propone appello principale avverso tale pronuncia, lamentando la violazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 e l’erronea attribuzione dei punteggi tecnici; le controinteressate propongono appello incidentale sulla declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura negoziale dell’impegno di cui all’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, quale elemento essenziale della volontà delle imprese di costituire il raggruppamento e funzionale alla serietà e affidabilità dell’offerta. Su questa premessa, la conclusione del primo giudice è condivisibile: l’impegno era desumibile dalla domanda di partecipazione, sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti, che indicava espressamente il soggetto capofila e i componenti il raggruppamento.
La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui il soccorso istruttorio avrebbe autovincolato la stazione appaltante alla sola documentazione successivamente prodotta. Seguendo tale prospettazione, l’amministrazione si sarebbe definitivamente preclusa ogni valutazione sulla desumibilità degli impegni da quanto già in suo possesso, con un’interpretazione formalistica incompatibile con la lex specialis e con il principio del risultato di cui all’art. 1 e con il principio della fiducia di cui all’art. 2 del codice, richiamando Cons. Stato, V, n. 7875 del 2024 e Cons. Stato, V, n. 1924 del 2024. La prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali impone di valorizzare la prova che, alla data di presentazione, le imprese si erano impegnate a costituire il raggruppamento.
Quanto al secondo motivo, il Collegio conferma il rigetto. La contestazione relativa al criterio 1.7 è infondata: le tavole progettuali recavano timbro e sottoscrizione di tecnici abilitati, conformemente alla prescrizione di gara. Tale infondatezza è da sola idonea a impedire il superamento della prova di resistenza, stante il divario di 25,668 punti rispetto all’aggiudicatario. Le censure sugli ulteriori criteri sono state esaminate ad abundantiam dal primo giudice e risultano parimenti infondate o inammissibili, non essendo stata ritualmente impugnata l’offerta economica con il ricorso introduttivo.
Nota della Redazione
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