Ottemperanza per la carta docente dei supplenti: nomina immediata del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 539 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La mancata prova dell’adempimento, entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, comporta la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al provvedimento. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da subito il commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio economico della c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione.

L’amministrazione, rimasta soccombente e non avendo proposto impugnazione, lasciava passare in giudicato la sentenza. Non avendo provveduto all’adempimento spontaneo, la ricorrente notificava il titolo esecutivo e, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, accertando il rispetto dei termini di cui all’art. 114 e all’art. 87 c.p.a. e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre rilevato che la sentenza era passata in giudicato, come da certificazione in atti.

Nel merito, il Collegio ha osservato che l’amministrazione non aveva fornito prova dell’avvenuto adempimento, né risultava alcun riconoscimento da parte della ricorrente. Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Accogliendo la domanda attorea, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario avrebbe dovuto provvedere all’allocazione della somma in bilancio, direttamente o avvalendosi degli uffici competenti, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.

Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non possono costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha infine liquidato le spese di lite, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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