Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dopo il riscontro all’istanza di accesso (TAR Abruzzo n. 482 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso avverso il diniego tacito di accesso agli atti è finalizzata a ottenere una pronuncia che accerti l’obbligo dell’Amministrazione di riscontrare l’istanza. Qualora, nelle more del giudizio, l’Amministrazione fornisca comunque un riscontro — ancorché meramente confermativo di quanto già rappresentato e non satisfattivo dell’interesse sostanziale sotteso — la pretesa azionata in giudizio deve ritenersi satisfatta nella sua dimensione procedimentale, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria di improcedibilità non esclude la condanna alle spese dell’Amministrazione, che si configura come virtualmente soccombente, atteso che il ricorso ha comunque svolto una funzione sollecitatoria dell’azione amministrativa e che la definizione del giudizio è dipesa da un fatto successivo e sopravvenuto, non imputabile al ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di accesso formulata in data 29 gennaio 2026, con la quale chiedeva di conoscere se, a seguito di un pregresso contenzioso — definito con sentenza di questo TAR, relativa alla documentazione sulle autorizzazioni per l’allocazione di fioriere su pubblica via e riscontrata dall’Amministrazione — fossero stati rilasciati ulteriori atti autorizzativi, ovvero atti disponenti l’allocazione, ovvero, in subordine, atti sanzionatori o di riscossione dei canoni di occupazione di suolo pubblico.
Il Comune si costituiva in giudizio, dichiarando che, a propria conoscenza, alcun ulteriore atto autorizzatorio era stato emanato. Nelle more della trattazione, il ricorrente riceveva una comunicazione meramente confermativa di quanto già acclarato e, all’esito della camera di consiglio del 24 giugno 2026, dichiarava espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito.
La Motivazione del TAR
Il Collegio ha dato atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, intervenuta a seguito della corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione — segnatamente la comunicazione confermativa — e delle dichiarazioni rese dal difensore del Comune in udienza. Da tale sopravvenuta manifestazione di volontà processuale, espressa nelle forme di rito, il Tribunale ha tratto la conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia di improcedibilità non ha tuttavia eliso la necessità di regolare le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha infatti valorizzato la circostanza che il soddisfacimento della pretesa informativa del ricorrente era intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, e che la questione sostanziale sottostante all’istanza di accesso rimaneva, comunque, tuttora irrisolta nonostante le plurime iniziative intraprese dall’interessato.
In tale prospettiva, l’attività processuale del ricorrente non poteva considerarsi priva di utilità, avendo determinato l’Amministrazione a fornire un riscontro — seppure confermativo — che prima mancava. La condanna alle spese del Comune, liquidate in misura forfetaria, costituisce quindi la diretta conseguenza del fatto che l’esito del giudizio è dipeso da un accadimento sopravvenuto e non da una rinuncia volontaria del ricorrente alla tutela richiesta, sicché l’ente locale è da ritenersi virtualmente soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.