Prova preselettiva con correzione automatizzata e principio di anonimato (TAR Abruzzo n. 479 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico concorso, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è disattesa quando le censure veicolano, in via subordinata, la domanda di annullamento dell’intera procedura a tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione: l’ammissibilità prescinde dalla dimostrazione dell’interesse alla partecipazione, se la graduatoria finale è stata ritualmente impugnata. Nei concorsi con prova preselettiva mediante quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati, il principio di anonimato subisce una deviazione del proprio oggetto: le regole prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali per evitare l’identificazione dei candidati alle procedure informatizzate che garantiscano la sicurezza dell’automazione nell’individuazione dei quesiti e nella correzione. La illegittimità di per sé rilevante e insanabile richiede uno scostamento percepibile dall’osservanza delle regole, con allegazione di specifici elementi di fatto sulle condotte degli operatori nella gestione del cartaceo o sulle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell’automatismo tecnico. Le censure sulla mancata introduzione di dispositivi elettronici sono inammissibili se generiche, non individuando i specifici inadempimenti, e infondate se non provato che le irregolarità abbiano influito sui risultati.
Il Fatto
L’Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” indiceva un concorso per l’assunzione di assistenti sociali, con prova preselettiva prevista per il caso di candidati superiori a settanta unità. All’esito della prova, la ricorrente non conseguiva il punteggio minimo necessario per l’ammissione alle prove successive, risultando esclusa dalla graduatoria finale. La candidata impugnava gli atti concorsuali, deducendo la violazione dell’anonimato per la gestione dei fogli domanda e delle schede, la mancata predisposizione e sorteggio di più buste, l’assenza di timbrature e vidimazioni sui moduli e la consegna delle prove in buste non sigillate. Sosteneva inoltre lo svolgimento della preselettiva in violazione delle regole sui dispositivi elettronici e la nomina della Commissione avvenuta dopo lo svolgimento della prova.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di interesse: la ricorrente aveva proposto, in via subordinata, la domanda di annullamento dell’intera procedura concorsuale, a tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione della stessa. L’impugnazione della graduatoria finale rendeva l’ammissibilità del ricorso indipendente dalla dimostrazione dell’interesse alla partecipazione alla procedura ormai conclusa.
Sul primo motivo, il Collegio ha rilevato l’infondatezza in fatto sulla base dei verbali redatti dalla Commissione e dalla società mandataria, dai quali risultava lo svolgimento della prova in tre turni, la predisposizione di quattro test, il sorteggio effettuato da candidati volontari e la fotocopiatura in loco del test estratto. Al termine, i moduli erano ritirati e imbustati con firme dei commissari apposte sulla parte esterna della busta. In punto di diritto, la Corte ha richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa: nella selezione mediante quiz con punteggi predeterminati e correzione automatizzata, il principio di anonimato assume una nuova valenza e diventa irrilevante l’identificazione del candidato in sé, spostandosi le regole di condotta prudenziali sulle procedure informatizzate. Per la illegittimità rilevante occorre quindi allegare specifici elementi di fatto da cui possa inferirsi la compromissione dell’automatismo tecnico.
Quanto al secondo motivo, la censura sulla mancata consegna degli smartphone è stata ritenuta inammissibile per genericità e infondata: la ricorrente non aveva allegato situazioni di criticità concrete, mentre risultava approntato un sistema di vigilanza rafforzato dalla suddivisione in turni con meno di cinquanta candidati. Il Collegio ha infine giudicato infondate le censure sulla nomina della Commissione, intervenuta prima dello svolgimento della prova con determina del RUP su conforme delibera della Giunta Esecutiva, in conformità all’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 487/1994. La disposizione del bando sull’affidamento alla società specializzata è stata interpretata nel senso di legittimare esclusivamente il servizio di gestione della prova preselettiva, come consentito dall’art. 35-quater, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 165/2001 e non l’intera procedura.
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Nota della Redazione
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