Ottemperanza: la sopravvenuta esecuzione del giudicato non elide la soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 469 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione della sentenza da ottemperare, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, ma non esime il Collegio dall’esaminare il merito della domanda, sia pure ai soli fini della regolazione delle spese di lite. Tale esame segue il criterio della soccombenza virtuale, sicché l’amministrazione che abbia ottemperato solo dopo l’instaurazione del giudizio è tenuta a rifondere le spese alla parte ricorrente, in quanto la fondatezza della pretesa è dimostrata proprio dall’esatta e sopravvenuta esecuzione del giudicato. La condanna alle spese può essere pronunciata in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per un importo complessivo di euro 1.500,00. Avendo l’amministrazione lasciato ineseguito il dictum, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo.

Durante il giudizio, con nota depositata il 17 giugno 2026, la parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, con la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a una pronuncia di merito sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

Resta, tuttavia, impregiudicato l’esame del merito della domanda, limitatamente alla regolazione delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Sul punto, il Collegio ha osservato che la fondatezza del ricorso è comprovata dalla stessa sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice, la quale ha di fatto riconosciuto la pretesa azionata.

La decisione ha, inoltre, verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione del giudicato: il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.

Quanto alla liquidazione, il Collegio ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, quantificate in euro 1.200,00, oltre accessori, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura seriale e della sopravvenuta esecuzione del giudicato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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