Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 470 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere. Il Collegio è comunque tenuto a esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. L’accoglimento dell’azione esecutiva presuppone il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. In presenza di tali presupposti, la fondatezza del ricorso è dimostrata anche dalla sopravvenuta esatta esecuzione spontanea del giudicato da parte dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., sussiste l’obbligo di provvedere sull’istanza di condanna alle spese, da liquidarsi tenendo conto del valore della controversia e della natura seriale della stessa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta Elettronica del Docente per le annualità indicate, per un importo complessivo di euro 1.000,00. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo la mancata esecuzione del giudicato.
Costituitosi il Ministero, la ricorrente rappresentava, con nota del 17 giugno 2026, la sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Da ciò è derivata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione del venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della domanda esecutiva.
Il Collegio ha tuttavia precisato che tale declaratoria non esimeva dal valutare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Sul punto, la fondatezza dell’azione è stata desunta proprio dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice.
Il TAR ha, quindi, verificato la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione, individuati nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione del 10 settembre 2025, e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, perfezionatasi con la notificazione della sentenza alla PEC dell’amministrazione il 29 novembre 2024 e con il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Alla luce di tali elementi, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, in considerazione del valore della controversia, della sua natura seriale e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato. Le spese sono state distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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