Cessata la materia del contendere per ottemperanza della Carta docente (TAR Abruzzo n. 375 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione spontanea della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice, intervenuta dopo l’instaurazione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Il Collegio è comunque tenuto a esaminare il merito della domanda ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione che ottempera soltanto a giudizio già instaurato è da considerarsi soccombente e va condannata alla rifusione delle spese in favore del ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per due annualità, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori e spese. A fronte del mancato adempimento spontaneo, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. L’amministrazione si è costituita in giudizio e, solo successivamente, ha documentato l’avvenuto accredito degli importi dovuti; la ricorrente nulla ha osservato al riguardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sulla domanda esecutiva.
Il Collegio ha però precisato che l’esame del merito resta necessario ai fini della regolazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale, dal momento che l’ottemperanza è intervenuta solo dopo l’instaurazione del presente giudizio. Sotto tale profilo, il ricorso è fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice.
La decisione ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato della sentenza e la condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, risultante dal perfezionamento della notificazione all’indirizzo PEC dell’amministrazione e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Presupposti ritenuti integrati nella fattispecie.
In ragione della fondatezza del ricorso e della serialità del contenzioso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è stata infine dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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