Informativa antimafia interdittiva e revoca dei pascoli comunali: necessaria istruttoria documentale (TAR Abruzzo n. 353 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento interdittivo antimafia fondato su una pluralità di elementi istruttori e indiziari, il giudice amministrativo, prima di decidere il merito, deve disporre l’acquisizione di una documentata e aggiornata relazione dai resistenti, al fine di verificare la persistenza e l’attualità dei presupposti che hanno legittimato l’adozione dell’informazione interdittiva antimafia. L’ordinanza istruttoria ex art. 65 e 66 cod. proc. amm. costituisce lo strumento per garantire la completezza del contraddittorio e la piena cognizione del giudice. In tema di misure di prevenzione, la valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa impone un accertamento approfondito, che non può prescindere dall’acquisizione di dati aggiornati in ordine ai fatti oggetto del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura dell’Aquila il 10 marzo 2022, ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, nonché gli atti presupposti, tra cui le note della DIA di Napoli e del Comando Provinciale dei Carabinieri. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione alla revoca delle concessioni di pascoli comunali disposta dai Comuni di Saviore dell’Adamello e di Cocullo, nonché agli avvisi di nuova assegnazione dei terreni.
La ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura interdittiva e la legittimità delle conseguenti revoche delle concessioni. Si costituivano in giudizio la Prefettura e l’ANAC, mentre i Comuni non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la complessità degli elementi istruttori ed indiziari emergenti dal provvedimento gravato, ritenendo necessario, al fine del decidere, acquisire dalla resistente Amministrazione una relazione documentata e aggiornata sui fatti di causa.
La Corte ha fondato la propria decisione sugli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., che disciplinano i mezzi istruttori a disposizione del giudice amministrativo, e sull’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., in tema di definizione del giudizio. L’ordinanza istruttoria è stata disposta per garantire un approfondimento adeguato delle questioni, considerata la natura degli interessi coinvolti e la rilevanza delle valutazioni discrezionali affidate all’Amministrazione.
L’incombente istruttorio è stato assegnato con termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, con conseguente rinvio della trattazione del merito all’udienza che sarà fissata dal Presidente della Sezione.
La decisione evidenzia che, in materia di misure di prevenzione, il sindacato del giudice amministrativo richiede una valutazione particolarmente accurata, che giustifica l’esercizio dei poteri istruttori. La mancata acquisizione di elementi aggiornati avrebbe potuto compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Collegio ha, infine, disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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