La conversione del permesso da lavoro stagionale non richiede un numero predeterminato di giornate lavorative (TAR Abruzzo n. 350 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 203/2016, senza che la legge imponga il raggiungimento di un numero predeterminato di giornate lavorative né l’aggancio a un trimestre rigido. Le circolari ministeriali, avendo natura di atti interni, non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge né comprimere la sfera giuridica del privato, in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa. La verifica del requisito temporale deve essere condotta in chiave sistematica, considerando anche i periodi lavorativi sopravvenuti alla presentazione dell’istanza, ove attestino la stabilità del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’ambito di un rapporto agricolo regolarmente instaurato e prorogato, presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo non soddisfatto il requisito delle trentanove giornate lavorative nel trimestre di riferimento, secondo criteri desunti da circolari ministeriali. Avverso il diniego, il ricorrente deduceva la violazione della normativa primaria e l’eccesso di potere, lamentando l’attribuzione di valore vincolante a meri atti interni.
A seguito dell’ordinanza cautelare con cui il Tribunale aveva sospeso l’efficacia del provvedimento e ordinato il riesame dell’istanza, l’Amministrazione non svolgeva alcuna attività di rivalutazione della posizione dell’interessato, sicché il diniego permaneva quale unico atto espressivo della volontà amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che l’Amministrazione, dopo l’ordinanza cautelare che aveva evidenziato il carattere problematico dell’interpretazione normativa seguita, era tenuta a riesercitare il proprio potere in modo effettivo e sostanziale, procedendo a una nuova valutazione coerente con i rilievi del giudice amministrativo. L’inerzia serbata determina la permanenza di un atto ormai sospeso e censurato, con conseguente illegittimità del diniego sotto il profilo procedimentale.
Sotto il profilo sostanziale, la Corte osserva che l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 203/2016 richiedono soltanto lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e la destinazione a un’offerta di lavoro subordinato. Il tenore letterale della norma non impone il raggiungimento di un numero predeterminato di giornate lavorative, né individua un trimestre rigido di riferimento.
Il diniego risulta quindi illegittimo laddove fondato su criteri desunti da circolari ministeriali, alle quali l’Amministrazione ha attribuito una valenza sostanzialmente normativa. Le circolari, in quanto atti interni, non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, né comprimere la sfera giuridica del privato in assenza di una chiara base legislativa, in violazione della gerarchia delle fonti e del principio di legalità.
Il Collegio esclude altresì la tesi dell’irrilevanza dei periodi lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza: la disciplina in materia di immigrazione, letta in chiave sistematica, impone una valutazione complessiva della situazione lavorativa dello straniero, comprendendo gli elementi sopravvenuti favorevoli, specie quando attestino la continuità del rapporto. Alla luce di tali rilievi, il ricorso viene accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese e liquidazione del gratuito patrocinio.
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Nota della Redazione
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