Illegittimazione attiva dei singoli militari per l’avvio della previdenza complementare (TAR Abruzzo n. 341 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I singoli dipendenti pubblici, ivi incluso il personale delle Forze armate, non sono legittimati ad agire in giudizio per l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di attivare le procedure di negoziazione e concertazione finalizzate all’istituzione della previdenza complementare, né per il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo: essi vantano un interesse soltanto indiretto e riflesso, tutelabile esclusivamente attraverso gli organismi di rappresentanza sindacale e collettiva. La disciplina della previdenza complementare per i comparti Difesa e Sicurezza è integralmente rimessa alla contrattazione o alla concertazione, senza che sussista in capo alle amministrazioni un autonomo obbligo di provvedere, né un termine per l’attuazione. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, nonché il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, soggetto estraneo all’istituzione delle forme pensionistiche complementari.

Il Fatto

Quarantuno appartenenti alle Forze armate, in servizio o in quiescenza, hanno adito il TAR chiedendo l’accertamento del loro diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo, previa eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge n. 335/1995, o, in subordine, l’applicazione del sistema retributivo fino all’avvio della previdenza complementare per il personale militare. È stata altresì avanzata domanda risarcitoria nei confronti del Ministero della Difesa e dell’INPS per i danni derivanti dal mancato avvio delle procedure negoziali per l’istituzione della previdenza complementare. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse dei ricorrenti; il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha accolto l’eccezione preliminare dell’INPS, rilevando che l’istituto non è soggetto legittimato a istituire forme pensionistiche complementari per alcuna platea di lavoratori. L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 124/1993 demanda l’istituzione alla contrattazione collettiva o alle norme dei rispettivi ordinamenti; per il personale dei comparti Difesa e Sicurezza l’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 prescrive il ricorso alle procedure di negoziazione e concertazione di cui al d.lgs. n. 195/1995.

Quanto alla posizione dei ricorrenti, il TAR ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare da Cons. Stato, sez. II, n. 8440 del 2021, condivisi dal collegio: i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, non concreto, attuale e direttamente tutelabile. La legittimazione a far valere eventuali inadempimenti appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ai comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali di interessi collettivi.

La stessa disciplina legislativa attribuisce la materia alla contrattazione e alla concertazione sindacale, sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti, i quali non possono intraprendere autonome azioni per la tutela di posizioni affidate alla contrattazione collettiva. Il TAR ha inoltre richiamato l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, che ha abrogato il d.lgs. n. 124/1993, confermando la natura negoziale e non autoritativa del procedimento di istituzione delle forme pensionistiche complementari.

Da tale quadro normativo, come chiarito dal Consiglio di Stato, non sussiste alcun autonomo obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni pubbliche in assenza della definizione della materia in sede di contrattazione collettiva o di concertazione; la tutela dei singoli passa necessariamente attraverso le loro eventuali istanze all’interno degli organi di rappresentanza sindacale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della situazione in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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