Daspo revocato: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 280 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive (daspo) quando, a seguito dell’archiviazione del procedimento penale presupposto, l’amministrazione abbia revocato il provvedimento impugnato. La sopravvenuta revoca dell’atto elimina l’interesse alla decisione di merito, non residuando in capo al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale alla definizione del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo il provvedimento di daspo adottato dalla Questura di Teramo, deducendone l’illegittimità in quanto assunto sulla base di un procedimento penale presupposto successivamente definito con archiviazione.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva a revocare il daspo in data successiva all’adozione del provvedimento impugnato, a seguito dell’esito del procedimento penale. Con nota depositata in giudizio, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo ripreso a frequentare regolarmente gli stadi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preso atto della sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato e della dichiarazione di parte ricorrente, ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
La valutazione del Collegio si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche in quello della decisione, dovendo l’utilità richiesta essere ancora conseguibile in concreto. L’intervenuta revoca del daspo, provvedimento lesivo della sfera giuridica del ricorrente, ha fatto venire meno ogni utilità alla declinatoria nel merito, rendendo inammissibile la prosecuzione del giudizio per carenza di interesse.
La sopravvenuta revoca dell’atto impugnato realizza, infatti, una delle ipotesi di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, cui l’ordinamento processuale ricollega la declaratoria di improcedibilità senza esame nel merito, con compensazione delle spese di giudizio.
Il Tribunale ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Nota della Redazione
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