Parere MIC sulla VIA atto insindacabile senza silenzio assenso (TAR Lazio n. 4135 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che il Ministero della Cultura esprime nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale è atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, finalizzato alla tutela del paesaggio, funzione indeclinabile perché iscritta dall’art. 9 della Costituzione tra i principi fondamentali. A tale funzione è estranea ogni attenuazione derivante dal bilanciamento con altri interessi pubblici, sicché è preclusa all’amministrazione procedente la possibilità di conciliare autonomamente l’interesse paesaggistico con gli altri interessi in gioco. Il giudizio di compatibilità paesaggistica non richiede che l’amministrazione proponga modifiche progettuali, essendo il principio del dissenso costruttivo operante solo “ove possibile”. Il procedimento di VIA non è soggetto al silenzio assenso ex art. 17-bis legge n. 241/1990, poiché le disposizioni del diritto dell’Unione Europea in materia di valutazione di impatto ambientale richiedono l’adozione di un provvedimento espresso.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato nel 2021 istanza di VIA per un impianto fotovoltaico nel Comune di Cellere (VT), con connessione alla RTN. Nelle more del procedimento, conclusosi oltre i termini per l’inerzia delle amministrazioni, sono intervenuti decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di ambiti paesaggistici che ricomprendevano parte dell’area di impianto. La società ha presentato una variante alle opere di connessione per evitare la nuova stazione elettrica in area vincolata, ma la Soprintendenza PNRR ha reso parere tecnico istruttorio negativo. La Commissione Tecnica del MASE ha espresso parere positivo n. 437 del 10 ottobre 2024, poi sostituito dal parere rettificativo n. 681 del 30 aprile 2025. Il MASE ha quindi attivato la procedura di composizione dei dissensi di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, legge n. 400/1988. La società ha impugnato il parere negativo del Ministero della Cultura e la nota di attivazione della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, volto a far valere la formazione del concerto tacito ex art. 17-bis della legge n. 241/1990. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (sentenza n. 1293/2026) secondo cui l’ammissibilità del silenzio-assenso osta la previsione dell’art. 17-bis, comma 4, legge n. 241/1990, che esclude il meccanismo laddove il diritto dell’Unione richieda provvedimenti espressi. La direttiva 2011/92/UE impone una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento di VIA, sicché tale procedimento non può concludersi tacitamente. Il parere positivo sostitutivo n. 681/2025 è stato qualificato come mera rettifica del precedente, limitandosi a espungere l’erroneo riferimento alla stazione di Tessennano, e pertanto non richiedeva un nuovo esercizio del potere da parte del Ministero della Cultura.
Quanto alle censure sul merito del parere negativo, il TAR richiama il principio per cui la funzione di tutela del paesaggio è espressione della discrezionalità tecnica del Ministero, atto attraverso il quale il progetto viene messo in relazione con i valori protetti. Non esiste alcun obbligo dell’amministrazione di suggerire opere che rendano assentibile il progetto, poiché il principio del dissenso costruttivo opera solo “ove possibile” e non impone di individuare sempre modifiche progettuali che conducano a una determinazione positiva.
La censura sulla violazione delle garanzie partecipative è stata rigettata, perché la ricorrente non ha indicato quali elementi conoscitivi avrebbe potuto introdurre in sede procedimentale per incidere sulle determinazioni del Ministero. Il TAR rileva che la società conosceva il sopravvenuto contesto vincolistico, avendo presentato una variante per la connessione, ma la documentazione versata non considerava le interferenze con i decreti di vincolo, tanto che la Relazione Paesaggistica non poteva ritenersi esaustiva e coerente.
Infondata è anche la censura secondo cui l’amministrazione avrebbe applicato l’art. 20 D.lgs. n. 199/2021 come se introducesse una fascia di rispetto di 500 metri dai beni tutelati. Il parere si limita a rilevare che le opere interferiscono con aree direttamente tutelate e non possono ritenersi “idonee”, affermazione che costituisce solo il presupposto della successiva analisi specificamente calibrata sulle caratteristiche del progetto. Dalla documentazione emerge che l’area di impianto intercetta pressoché integralmente beni tutelati o i rispettivi buffer, circostanza che avrebbe richiesto adeguato approfondimento da parte del proponente, che non ha aggiornato il progetto alla luce della sopravvenuta disciplina vincolistica.
Il TAR ha altresì respinto le censure sull’impatto cumulativo, rilevando che la valutazione negativa è stata condotta anche considerando i soli impianti già autorizzati, e quelle sulla violazione del principio di proporzionalità, prive di concreto svolgimento in relazione alla realtà progettuale. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.