Accreditamento sanitario: improcedibilità illegittima in assenza di bando (TAR Abruzzo n. 262 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accreditamento istituzionale da parte di una struttura sanitaria privata autorizzata dà impulso a un procedimento nel quale il potere discrezionale della Regione è condizionato da esigenze di tutela della concorrenza e di garanzia dei livelli essenziali e uniformi di assistenza. L’amministrazione non può dichiarare improcedibile l’istanza per l’assenza del bando regionale senza aver prima concluso il procedimento di verifica e aggiornamento del fabbisogno assistenziale, i cui esiti costituiscono il presupposto per l’indizione della procedura selettiva. L’inerzia nella revisione periodica del fabbisogno determina un illegittimo arresto del procedimento e viola l’obbligo di provvedere con un atto espresso.
Il Fatto
Una casa di cura privata, titolare di autorizzazione all’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di libero mercato, presentava nel 2009 istanza per ottenere l’accreditamento istituzionale per l’attività ambulatoriale di diagnostica per immagini. Dopo una lunga vicenda contenziosa, conclusasi con l’annullamento del diniego per difetto di istruttoria e la successiva sentenza di ottemperanza che ne disponeva il riesame, la Regione dichiarava l’istanza improcedibile, in quanto presentata in assenza del bando regionale.
La struttura impugnava la delibera di Giunta e la nota istruttoria del Servizio di programmazione socio-sanitaria, deducendo la violazione dell’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accreditamento alla luce del fabbisogno assistenziale, e lamentando l’inerzia della Regione nella conclusione del procedimento di aggiornamento del fabbisogno stesso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto escluso la nullità degli atti per elusione del giudicato, ritenendo che la Regione si fosse formalmente adeguata alla sentenza che ne aveva disposto il riesame dell’istanza. Ha quindi respinto la censura relativa all’applicabilità del comma 1-bis dell’art. 6 della l.r. Abruzzo n. 32/2007, che consente l’accreditamento senza bando solo all’esito di processi di riconversione della rete assistenziale o di specifici piani operativi regionali: nel caso di specie i piani richiamati dalla ricorrente prevedevano misure organizzative transitorie per il recupero delle prestazioni non erogate durante la pandemia, prive del requisito di specificità.
Ha invece accolto le censure relative alla legittimità del diniego, affermando che la presentazione e la procedibilità dell’istanza di accreditamento non sono subordinate alla preventiva pubblicazione del bando. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 subordina il rilascio dell’accreditamento alla verifica della funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, per la quale la Regione deve definire il fabbisogno di assistenza. Ne deriva che l’aumento del fabbisogno, emerso dall’istruttoria, costituisce il presupposto per l’indizione della procedura selettiva, non solo per garantire pari opportunità di accesso agli operatori ma anche per consentire alla Regione di scegliere le strutture che offrono il miglior livello qualitativo.
La pronuncia soprassessoria di improcedibilità, che ha omesso di decidere sull’approvazione del nuovo fabbisogno e sulla eventuale indizione del bando, realizza un illegittimo arresto del procedimento, con l’effetto di perpetuare la rendita di posizione dei soggetti già accreditati e di abrogare di fatto il modello procedimentale delineato dal legislatore. La delibera è stata pertanto annullata.
Il Tribunale ha invece respinto le censure avverso la nota istruttoria, trattandosi di atto endoprocedimentale il cui sindacato è precluso dal divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Ha infine accolto la domanda relativa all’inerzia, ordinando alla Regione di concludere il procedimento di revisione del fabbisogno entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 31/2013, e ha respinto la domanda di rilascio diretto dell’accreditamento, trattandosi di attività discrezionale non incisa dai precedenti giudicati.
Nota della Redazione
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