Revoca nulla osta lavoro: il giudice dispone il riesame quando il parere ostativo è generico e il DURC attesta la regolarità (TAR Abruzzo n. 79 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, fondata sul parere ostativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che richiami l’assenza di documentazione sulla regolarità contributiva e sulla capacità economico-finanziaria dell’azienda richiedente, deve essere riesaminata dall’Amministrazione quando la regolarità contributiva risulti comprovata dal DURC e l’altro capo motivazionale appaia prima facie generico. Il giudice amministrativo, nel bilanciamento degli opposti interessi, può disporre il riesame del provvedimento impugnato, previa valutazione del DURC e puntuale verifica della capacità economico-finanziaria dell’impresa sulla base dei parametri di cui all’art. 44 del d.l. n. 73/2022.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava tre provvedimenti, tutti datati 03.01.2026, con i quali l’Amministrazione aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato per l’ingresso e il lavoro sul territorio nazionale di tre cittadini stranieri. La revoca si fondava sul parere ostativo reso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che evidenziava l’assenza di adeguata documentazione atta a dimostrare la regolarità contributiva e la capacità economico-finanziaria dell’azienda richiedente, come emerso dall’applicativo dell’Agenzia delle Entrate.
La società, ritenendo illegittima la revoca, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti, previa sospensione della loro efficacia, deducendo che la propria posizione contributiva era in realtà regolare, come comprovato dal DURC rilasciato in data 11.12.2025 e valido fino al 10.04.2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che i provvedimenti di revoca presentassero profili di possibile illegittimità tali da giustificare un intervento in limine. In particolare, ha rilevato che la revoca si fondava su un parere ostativo che faceva leva su due distinti presupposti: la presunta irregolarità contributiva e la mancata dimostrazione della capacità economico-finanziaria dell’azienda.
Quanto al primo profilo, il Collegio ha osservato che la regolarità contributiva dell’impresa ricorrente risultava in realtà documentata dal DURC rilasciato in data 11.12.2025 e valido fino al 10.04.2026. Tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere non sufficientemente fondata la revoca nella parte in cui escludeva la sussistenza del requisito della regolarità contributiva, elemento oggettivamente comprovato dalla documentazione prodotta.
Quanto al secondo profilo, il TAR ha ritenuto che la motivazione relativa alla mancata dimostrazione della capacità economico-finanziaria dell’azienda apparisse prima facie generica, non essendo suffragata da specifiche e puntuali valutazioni in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale dell’impresa richiedente.
Nel bilanciamento degli opposti interessi, il Collegio ha quindi ritenuto di non disporre direttamente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, ma di ordinare all’Amministrazione un riesame della revoca, da effettuarsi previa valutazione del DURC in atti e della capacità economico-finanziaria dell’impresa sulla base dei parametri indicati dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022.
Il Tribunale ha infine fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare, considerata la natura interlocutoria della decisione assunta.
Nota della Redazione
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